Articolo 1
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo larticolo 612, è inserito il seguente:
«Articolo 612-bis. – (Atti persecutori). –
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per lincolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dallarticolo 339.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia dufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere dufficio.»;
b) al primo comma dellarticolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dellarticolo 612-bis».
Articolo 2
(Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui allarticolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dellautore della condotta.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata listanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta leventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Am
3. Quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, per il delitto previsto dallarticolo 612-bis del codice penale si procede dufficio.
Articolo 3
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: « atti persecutori, »;
b) dopo larticolo 282-bis, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 282-ter. – (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive allimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere allimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare allimputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
«Articolo 282-quater. – (Obblighi di comunicazione).
I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati allautorità di pubblica sicurezza competente, ai fini delleventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;
c) al comma 1-bis dellarticolo 392, le parole: «e 609-octies», sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
d) al comma 5-bis dellarticolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «labitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:
«labitazione della persona interessata allassunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dellarticolo 498, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «lesame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti:
«ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Articolo 4
(Modifiche al codice civile)
1. Allarticolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
Articolo 5
(Clausola di invarianza)
1. Dallesecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.