Condono cartelle esattoriali: proroga riscossione, le regole entro il 20 giugno

Condono cartelle esattoriali: proroga riscossione, le regole entro il 20 giugno

Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).
La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Con la conversione del Sostegni 1 scattano i 30 giorni per il decreto attuativo. Intanto il Sostegni-bis sposta al 30 giugno il termine per la sospensione delle notifiche. Il Decreto Sostegni bis è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, e viene finanziato con 40 miliardi di extra deficit.

Il Decreto Sostegni prevede la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30 giugno 2021 pertanto, le notifiche ripartiranno dal 1° luglio 2021 e la scadenza dei versamenti sospesi slitta alla fine del mese. Dal 1° luglio 2021 ripartiranno le notifiche, tuttavia c’è tempo fino al 30 luglio 2021 per pagare le rate sospese dall’8 marzo 2020.

Il tetto dei 5mila euro

Oltre alle date da cui parte la cancellazione dei vecchi debiti, il decreto del Fisco dovrà una volta per tutte definire puntualmente i singoli carichi affidati ad Agenzia entrate riscossione nel limite dei 5.000 euro. L’espressione «i singoli carichi» che era stata già adottata nello stralcio delle mini-cartelle fino a mille euro della pace fiscale di fine 2018, dovrebbe significare che si considerano le singole violazioni oggetto di contestazione e poi di recupero coattivo.
Il nuovo stop alla notifica delle cartelle

Con l’ulteriore stop alla ripresa della notifica delle cartelle e ai versamenti delle somme iscritte a ruolo, fissato al 30 giugno dal nuovo decreto sui sostegni alle imprese e alle famiglie in difficoltà, si supera il problema legato alla data della ripresa della notifica fissata dal Sostegni al 1° maggio e dunque prima dell’arrivo del decreto con le regole del condono delle cartelle. Per ovviare alla sfasatura temporale il primo decreto sui sostegni e la sua legge di conversione prevedono che le cartelle fino a 5mila euro oggetto di condono saranno sospese e non dovranno essere pagate e non saranno notificate da Agenzia entrate riscossione. Uno scudo che resterà valido anche se l’amministrazione finanziaria non rispetterà il termine del 20 giugno per approvare le regole sul condono delle vecchie cartelle.

Chi accede al condono

Lo stralcio delle vecchie cartelle non sarà per tutti. Potranno infatti vedersi stralciare i propri debiti i cittadini che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e le partite Iva che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile sempre fino a 30.000 euro.

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fonti: ilSole24ore / fiscomania

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MEF / Comunicato Stampa precedente - N° 88 del 30/04/2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).
La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

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