Made in Italy: 2,5 milioni per promozione all’estero dei marchi

Finanziamenti agevolati per partecipare a fiere internazionali

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Sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione, anche attraverso la concessione di contributi agevolativi per la partecipazione a fiere e saloni internazionali di associazioni, consorzi e cooperative del made in Italy.

E’ quanto prevede il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta ufficiale, che rende operativo il nuovo regolamento che attua quanto previsto dalla legge di bilancio 2021.

In particolare, il provvedimento introduce importanti novità riguardo l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, che viene estesa ai consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo e cooperativo in aggiunta alle associazioni rappresentative delle categorie produttive.

Per rafforzare la misura viene inoltre aumentata la dotazione finanziaria da un milione a 2,5 milioni di euro all’anno, mentre è stabilito che il contributo massimo concedibile ad ogni soggetto passa da 70 mila euro a 150 mila euro all’anno. Infine, il contributo sarà pari al 70% delle spese sostenute e non potrà superare in ogni caso 150 mila euro all’anno.

Oltre a supportare la partecipazione a fiere e saloni internazionali, la misura prevede che i contributi possano essere destinati al finanziamento di eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; incontri bilaterali con associazioni estere; seminari in Italia con operatori esteri e all'estero; azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande per richiedere il contributo saranno definite prossimamente con un provvedimento ministeriale.

Contributi per la promozione all’estero dei Marchi collettivi e di certificazione: pubblicato il nuovo regolamento

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del 21 luglio 2021, del decreto del Ministro dello sviluppo economico datato 31 maggio 2021 (che sostituisce il precedente decreto del 15 gennaio 2020) sono state regolamentate le modifiche e le integrazioni disposte dalla Legge di bilancio 2021.

Le principali novità riguardano l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari (con l’introduzione dei consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo e cooperativo in aggiunta alle associazioni rappresentative delle categorie produttive ), l’incremento della dotazione finanziaria che passa da un milione di euro a 2,5 milioni di euro per anno e l’aumento dell’importo massimo dell’agevolazione (che passa da 70 mila euro a 150 mila euro per anno).

I predetti soggetti potranno presentare domanda di contributo per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione registrati alla data di presentazione della domanda stessa.

Secondo quanto disposto, sono finanziabili iniziative quali:

  • partecipazione a fiere e saloni internazionali;
  • eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
  • incontri bilaterali con associazioni estere;
  • seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
  • azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line;
  • creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

Il contributo, per ciascun soggetto, è pari al 70% delle spese sostenute e non può superare in ogni caso 150 mila euro per anno.

Con provvedimento del Direttore dell’UIBM saranno definite prossimamente le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Leggi il https://uibm.mise.gov.it/images/GU173Tutto.pdf'>D.M. 31 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Leggi anche la news dal titolo: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-15-dicem...>Dal 15 dicembre al via le domande di contributo per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione

Leggi l'https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/articolo-1-c...>Articolo 1, comma 144 della legge 30 dicembre 2020, n. 178


Articolo 1, comma 144 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Articolo 1, comma 144 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Comma 144. All'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di categoria» sono inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,» e le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) al comma 15, le parole: «per ciascun anno, a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Ufficio competente