Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio scorso, ha approvato un pacchetto di misure per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità .
Le norme predisposte, adottate nella forma del decreto legge, sono state unanimamente condivise dal Consiglio.
Le previsioni contenute nel decreto legge tendono a potenziare, innanzi tutto, gli strumenti di indagine e di controllo mediante circoscritti adattamenti delle norme vigenti, anche per quanto riguarda l’accertamento dell’identità e l’uso di documenti falsi.
Si prevede, in questo contesto, il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri che collaborano con la giustizia, ma anche una procedura più agile e mirata per le espulsioni di coloro che sono sospettati di agevolare cellule terroristiche. Un ulteriore strumento per superare i gravi problemi di identificazione di persone extracomunitarie, che spesso si attribuiscono una o più diverse generalità , è costituito dalla introduzione del prelievo della saliva che consentirà di utilizzare a tal fine il ricorso al profilo del DNA, sempre e comunque, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.
Altrettanto calibrati sono gli interventi previsti in materia di fermo e di arresto, nei limiti propri di un provvedimento d’urgenza. Un intervento più incisivo è stato previsto per l’aggiornamento delle misure di prevenzione, anche patrimoniali, in funzione antiterrorismo, e per più appropriate misure di controllo nei confronti delle persone sottoposte a misure di prevenzione.
Un secondo gruppo di norme è rivolto alla salvaguardia, per un periodo determinato, dei dati essenziali relativi al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche e, più in generale, alle misure amministrative utili per controllare attività “sensibili” ai fini della prevenzione del terrorismo (esercizi di internet point e simili, attività di volo, attività inerenti agli esplosivi).
Il terzo, infine, è rappresentato dalle norme volte a circoscrivere gli impegni della polizia giudiziaria in attività sussidiarie al processo penale, ma estranee ai compiti istituzionali delle forze di polizia. Una ulteriore previsione tende ad ampliare i servizi di vigilanza esperibili con guardie giurate (porti, stazioni ferroviarie e metro, mezzi di trasporto pubblici).
Altra vera novità del provvedimento è costituita dall’introduzione, recependo i contenuti della decisione quadro n. 2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 e della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione del terrorismo, di nuove fattispecie delittuose che incriminano non solo le attività di addestramento per l’acquisizione delle c.d. “tecniche del terrore”, ma anche quelle di arruolamento di persone da avviare alla perpetrazione di azioni terroristiche.
Tali fattispecie consentiranno di punire anche condotte commesse senza l’uso di violenza ed al di fuori degli ordinari contesti associativi che connotano le attività terroristiche. Si è preferito rimettere alla valutazione del Parlamento la definizione normativa delle condotte con finalità di terrorismo che, avendo carattere generale, potrà essere utilizzata dai giudici come chiave interpretativa per l’individuazione puntuale dei delitti di terrorismo.
Sintesi del decreto legge
Articolo 1
Si prevede di estendere al contrasto del terrorismo le misure già esistenti per la lotta alla criminalità organizzata in materia di colloqui investigativi.
Articolo 2
Si introduce la possibilità di concedere un permesso di soggiorno di almeno un anno rinnovabile agli stranieri che collaborano con la giustizi, in modo da consentire loro di rimanere sul territorio nazionale. Se l’aiuto risulta determinante, viene prevista anche la possibilità di concedere la carta di soggiorno. Sia il permesso che la carta di soggiorno possono essere revocati se lo straniero ne abusa.
Articolo 3
È prevista una espulsione più rapida da parte del Ministro dell’Interno e dei prefetti, nei confronti degli stranieri che risultino rispettivamente pericolosi per la sicurezza nazionale o che potrebbero in qualsiasi modo agevolare organizzazioni terroristiche o la loro attività . Nei confronti degli stranieri che collaborano può essere sospeso il provvedimento di espulsione.
Articolo 4
Viene conferito al Presidente del Consiglio il potere di delegare i direttori del SISDE e SISMI, a chiedere al magistrato l’autorizzazione alle intercettazioni telefoniche preventive.
Articolo 5
Si rafforza il quadro investigativo delle attività antiterroristiche prevedendo che il Ministro dell’Interno possa costituire apposite unità investigative interforze per esigenze connesse ad indagini per delitti di terrorismo di rilevante gravità . Le predette task forces vengono messe a disposizione dei competenti pubblici ministeri.
Articolo 6
Si interviene anche in un settore che si è rilevato di estrema utilità nella lotta alla criminalità , quello della telefonia e di internet. Con esclusione, dei contenuti delle comunicazioni, si stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico e telematico, non vengano cancellati sino al 31 dicembre 2007. Viene altresì facilitata la identificazione degli acquirenti delle schede telefoniche elettroniche in quanto si prescrive che all’atto dell’acquisto venga esibito un documento di riconoscimento. Si conferma che l’utilizzazione dei dati avviene su autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Articolo 7
Viene, inoltre, prevista una apposita licenza di polizia rilasciata dal Questore per gli esercizi pubblici e per i circoli privati dove vi siano terminali internet a disposizione del pubblico.
Articolo 8
Una particolare attenzione è stata riservata alla disciplina del materiale esplosivo che viene ulteriormente irrigidita per l’importazione, la commercializzazione, il trasporto e l’impiego, con particolare riguardo ai detonatori che possono essere facilmente occultati. Viene altresì introdotto il delitto di addestramento e di istruzione alla preparazione e all’uso di materiale esplosivo, di armi da guerra, di aggressivi chimici e batteriologici nonchè di altri congegni micidiali.
Articolo 9
Si interviene anche sulle attività di volo per le quali il Ministro dell’Interno può disporre particolari limitazioni anche nei confronti di coloro che siano già in possesso delle specifiche abilitazioni.
Articolo 10
Viene prolungato da 12 a 24 ore il termine del fermo di polizia giudiziaria per l’identificazione di persone sospette. Si prevede un'aggravante per le dichiarazioni false rese da persone indagate. È previsto, il delitto di uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Si prevede che il pubblico ministero possa autorizzare la polizia giudiziaria a compiere accertamenti sul DNA attraverso prelievo della saliva nel rispetto della dignità e della persona umana.
Articolo 12
Per impedire che chi ha commesso reati sotto falso nome possa godere di benefici penali, si stabilisce l’obbligo per il giudice di accertare anche i precedenti esistenti a carico dell’imputato sotto altre false identità .
Articolo 13
Vengono ampliati i casi di arresto obbligatorio nella flagranza di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, e si interviene sull’arresto facoltativo in flagranza in caso di uso di documenti di identità falsi e detenzione o fabbricazione di questi documenti.
Articolo 14
Viene integrata la disciplina delle misure di prevenzione, ripristinando l’arresto fuori flagranza per violazione agli obblighi della sorveglianza speciale. Si prevede la segnalazione al Procuratore della Repubblica ai fine dell’adozione di provvedimenti provvisori di "congelamento" dei beni, per impedire che gli stessi o le risorse a disposizione di organizzazioni terroristiche possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche.
Articolo 15
Viene previsto il delitto di arruolamento e di addestramento per finalità di terrorismo punite rispettivamente fino ad un massimo di 15 e 10 anni. Vengono, altresì, recepite nel codice penale le definizioni di atto terroristico già adottate nelle sedi europee e internazionali.
Articolo 17
Vengono adottate norme per ridurre gli oneri della polizia giudiziaria in materia di notifica ed altre incombenze giudiziarie allo scopo di poter far fronte con tutte le risorse disponibili agli impegni primari di contrasto al terrorismo e alla criminalità diffusa.
Articolo 18
Viene consentito in ambito portuale, nelle stazioni ferroviarie, della metropolitana e dei trasporti urbani di linea, l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria alle guardie giurate e agli istituti di vigilanza privata allo scopo di concentrare le forze di polizia sulle attività istituzionali di sicurezza "primaria" .
Articolo 19
Viene conferito al Ministro dell’Interno il potere di autorizzare il Capo della Polizia in situazioni di grave emergenza, a derogare alle disposizioni vigenti in materia di spesa.
Fonte: Ministero dell’Interno
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