Antiriciclaggio: nuove regole in banca

ROMA: Sono entrate in vigore dal 30 aprile 2008 le nuove regole sugli assegni messe a punto dal ministero del Tesoro per rafforzare l’azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in linea con le direttive dell’Unione europea.
Le nuove norme, che garantiscono al cittadino maggiore trasparenza, ostacolando le prassi irregolari o illecite, prevedono che non si possa più emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 ;euro senza la clausola “non trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Queste, in sintesi, le principali novità :
”¢ le banche saranno tenute a rilasciare assegni bancari e circolari che riportano la dicitura “non trasferibile”, per i quali non è previsto il pagamento di alcuna imposta di bollo;
”¢ il cliente potrà comunque richiedere alla sua banca l’emissione di libretti di assegni liberi, cioè che non riportano la dicitura “non trasferibile”. Per il rilascio di questo tipo di carnet il cliente dovrà versare 1,50 euro ad assegno a titolo di imposta di bollo. Per ottenerli serve una richiesta scritta alla banca;
”¢ gli assegni intestati a “me medesimo” (a “me stesso, a “m.m.” etc.) possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, saranno considerati “non trasferibili” e potranno essere incassati unicamente dalla stessa persona che li ha emessi.
In particolare, per quanto riguarda gli assegni liberi, ricordiamo che è obbligatorio:
”¢ riportare la dicitura “non trasferibile” sugli assegni di importo uguale o superiore a 5.000 Euro e indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario
”¢ riportare su ciascuna girata, pena la nullità dell’operazione, il nome e il codice fiscale del girante
”¢ se alla data del 30 aprile si fosse ancora in possesso di un carnet d’assegni rilasciato prima di tale data si potrà continuare a utilizzarlo fino a esaurimento. Per importi pari o superiori a 5.000 euro sarà necessario “validarli” inserendo, a penna, la dicitura “non trasferibile”- 


In caso di irregolarità partirà una segnalazione al ministero dell’Economia e delle Finanze che fisserà l’ammontare della sanzione amministrativa da applicare in una misura variabile tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito.
Pagamenti in contanti e libretti al portatore
Altre novità sono previste per i pagamenti in contanti e per i vecchi libretti ;al portatore. Ecco le principali:
”¢ il limite massimo per effettuare trasferimenti in contante scende da 12.500 a 5.000 euro. Tale trasferimento potrà tuttavia avvenire tramite banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A.. Si scende a 2.000 euro se il trasferimento avviene invece tra soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi (i money transfer).
”¢ il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere superiore a 5.000 euro. Quelli vecchi dovranno essere chiusi o frazionati entro il 30 giugno 2009.
Per facilitare il passaggio alle nuove norme e per ulteriori dettagli, l’Associazione bancaria italiana ha stampato, in collaborazione con il ministero del Tesoro e la Banca d’Italia, una guida per i clienti che sarà a disposizione negli istituti di credito.- 
Documenti : Guida dell’ABI "Assegni: cambia tutto" pdf 729 KB
Link : Associazione Bancaria Italiana