Sovraindebitamento e Crisi D'Impresa: In questo articolo, raccogliamo l'esperienza da legali esperti, e li mettiamo a tua disposizione.
L'intenzione è quella di offrire: una maggiore realtà e chiarezza su ciò che è il “Sovraindebitamento”. È anche un modo pratico una prima consulenza, utile e come primo gradiente, per dare maggiore realtà a coloro che in qualche modo, sono stati investiti da questo problema.
Il consiglio è quello di prendere e fare proprio questo articolo e affidarsi a uno studio legale esperto. Noi: “Siamo dalla parte del cittadino, del professionista, dell'impresa, della società.”
Cos'è il CCI:
Il Codice della Crisi d’Impresa (CCI) definisce il #sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza » (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).
Come anticipato, il legislatore era già intervenuto in materia, allestendo degli strumenti per l’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”. In buona sostanza, si tratta di soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono sottoposti alle ordinarie procedure fallimentari.
Gli strumenti predisposti dalla legge 3/2012 non hanno trovato frequente applicazione nella prassi, a causa dei costi e del complesso iter da seguire, per questo il Codice della Crisi d’Impresa li ha ripensati e snelliti.
Cos'è il sovraindebitamento:
In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:
- il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
- il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
- la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).
COSA DICE LA LEGGE:
ESTRATTO DA GAZZETTA UFFICIALE - DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6) - Vigente al: 16-3-2019
Parte Prima - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 25, lettera a), che richiede il parere del Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
- a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
- b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle societa' pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
NOTE - Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Note all'art. 1:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.".
Art. 2 Definizioni 1.
Ai fini del presente codice si intende per: a) «crisi»: lo stato di difficoltà #economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) #insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) #sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione #coatta amministrativa o ad altre procedure #liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un #ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro #cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività #imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del #Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei #dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) #parti-correlate: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della #Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;
p) #misure-protettive: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) #misure-cautelari: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.
Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo è visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
DEFINIZIONI
DEFINIZIONE DI MISURE PROTETTIVE. Si tratta in pratica di quelle azioni volte ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi.
DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO -- per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
MISURE CAUTELARI - / TRECCANI
Provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi tesi ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della sentenza ovvero determinare l’aggravamento delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati (art. 272-325 c.p.p.; l. n. 332/1995). Possono essere adottate dall’autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase processuale, e limitano la libertà personale ovvero la disponibilità di beni. Le misure cautelari si suddividono in: misure cautelari personali e reali. Le prime si distinguono in coercitive e interdittive.
Le misure cautelari personali consistono in limitazioni della libertà personale; sono disposte da un giudice nella fase delle indagini preliminari o nella fase processuale. Per la loro applicazione richiedono l’esistenza di due ordini di requisiti: i gravi indizi di colpevolezza (art. 273, co. 1, c.p.p.), e le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell’idoneità di ciascuna in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare. Inoltre, devono essere osservati: il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come extrema ratio , cioè quando le altre risultino inadeguate (tranne i reati di associazione di tipo mafioso, in cui essa è obbligatoria); e il principio di proporzionalità, secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione. Con riferimento alle misure cautelari personali coercitive l’art. 280 c.p.p. stabilisce le loro condizioni di applicabilità disponendo che salvo eccezioni, esse possono essere applicate «solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni», e che la custodia cautelare in carcere «può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni». Questa>
Le misure cautelari personali interdittive sono provvedimenti adottati dal giudice penale che limitano temporaneamente l’esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.). Esse sono: la sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
Le misure cautelari reali sono, invece, provvedimenti giudiziali che incidono su beni patrimoniali. Sono distinte in due tipologie: il sequestro conservativo e il sequestro preventivo. Il fine comune è garantire l’esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l’uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati. Possono essere applicate indipendentemente dalla custodia cautelare in carcere.
I provvedimenti concernenti le misure cautelari sono impugnabili. / TRECCANI
DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE - Per poter correttamente comprendere la portata della materia, si deve, innanzitutto, individuare il campo di applicazione della nuova disciplina e le operazioni che da esse derivano, esplicitando, dapprima, il concetto di “parti correlate”.
A tal fine, sia il Regolamento che il TUF rinviano allo IAS 24, il quale definisce parti correlate quei soggetti che hanno capacità di controllare un altro soggetto, ovvero di esercitare una notevole influenza sull’assunzione di decisioni operative finanziarie da parte della società che redige il bilancio.
Quanto al “controllo”, esso viene individuato nel potere di determinare, in virtù di clausole statutarie o di accordi, le politiche finanziarie ed operative della società che redige il bilancio, al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.Quanto al “controllo”, esso viene individuato nel potere di determinare, in virtù di clausole statutarie o di accordi, le politiche finanziarie ed operative della società che redige il bilancio, al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.
Per ciò che concerne il concetto di “notevole influenza”, invece, si deve far riferimento alla fattiva partecipazione alle decisioni sulle politiche finanziarie ed operative della società che redige il bilancio, pur non avendone il controllo; l’influenza notevole, può determinarsi mediante il possesso di azioni, e/o la presenza di clausole statutarie od accordi.
#Terzo-Settore #Consulenza-Societaria #Consulenza-Fiscale #Crisi-D-Impresa