Lecce: Le multe elevate agli automobilisti per il combinato disposto degli artt. 126 bis comma 2 e 180 comma 8 C.d.S., cui trae origine la contravvenzione compresa tra un minimo di " 343,35 e un massimo di " 1.376,55 “per aver omesso di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione”, non prescrive particolarità formali per espletare l’incombenza legale. Ne consegue che anche la semplice comunicazione all’Ufficio di Polizia di “ non ricordare “ integra un comportamento ligio alla norma.
Il principio espresso dal Giudice di Pace di Lecce, Dr. ELEONORA Dell’Anna, su ricorso predisposto dall’Avv. Francesco D’AGATA che ha sancito la nullità della multa e, quindi, l’annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria, segue il ricorso di una automobilista avverso il verbale elevato ex art. 180/8 C.d.S. conseguente un originario verbale per eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox senza contestazione immediata.
La proprietaria dell’autovettura sanzionata provava in giudizio di aver inviato al comando di Polizia Provinciale di Grosseto in cui ha sede l’organo accertatore un autocertificazione nella quale dichiarava di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della presunta infrazione.
A giudizio dei verbalizzanti, così facendo, sarebbe stato disatteso, senza giustificato motivo, l’obbligo normativamente previsto ovvero l’invito di fornire all’Ufficio di Polizia, entro il termine stabilito, la comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione.
Accolte le doglianze della ricorrente e le motivazioni in diritto del proprio difensore, il Giudicante ha chiarito che l’operato del ricorrente non integra l’omissione prevista e sanzionata dal Codice della Strada, anzi, rappresenta un comportamento diligente, operoso e ligio alla norma.
La conclusione alla quale perviene il il Giudice di Pace di Lecce bacchettando al contrario gli operatori del comando di Polizia è quella di ritenere che “ la mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinchè dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria”¦”¦.”
Questa ulteriore battaglia del componente del dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, era finalizzata a veder riconosciuto il diritto del cittadino - utente della strada " alla certezza della violazione contestata.
Ultimi Articoli
Strapazzami di coccole Topo Gigio il Musical: una fiaba che parla al cuore
Goldoni al Teatro San Babila di Milano con La Locandiera
Ceresio in Giallo chiude con 637 opere: giallo, thriller e noir dall'Italia all'estero
Milano celebra Leonardo — al Castello Sforzesco tre iniziative speciali per le Olimpiadi 2026
Trasporto ferroviario lombardo: 780.000 corse e 205 milioni di passeggeri nel 2025
Piazza Missori accoglie la Tenda Gialla – Tre giorni di volontariato under zero con i Ministri di Scientology
Neve in pianura tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio — cosa è realmente atteso al Nord Italia
Se ne va Valentino, l'ultimo imperatore della moda mondiale
La mortalità per cancro cala in Europa – tassi in diminuzione nel 2026, ma persistono disparità