Lecce: Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA, ritiene opportuno riportare l’attenzione dei viaggiatori in tempi di partenze che la Corte di Giustizia Europea con una recentissima sentenza ha stabilito un punto fermo sui diritti dei passeggeri e i conseguenti obblighi dei vettori.
Un precedente regolamento europeo prevedeva un indennizzo per i passeggeri solo in caso di cancellazione del volo ma non in caso di ritardo.
La Corte di Giustizia ha ritenuto illegittima questa disparità di trattamento e fornendo un’interpretazione estensiva del regolamento, ha stabilito che sono risarcibili anche i ritardi.
Per la Suprema Corte il ritardo prolungato del volo equivale alla cancellazione per cui ne derivano danni ai passeggeri che hanno diritto di ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del prezzo del biglietto, una compensazione pecuniaria (da " 250 fino ad " 600) ed il risarcimento dei conseguenti danni subiti.
In virtù della normativa dettata a tutela dei viaggiatori, prima della sentenza la compagnia aerea non era tenuta a corrispondere l’indennizzo qualora poteva dimostrare che la cancellazione del volo era dovuta a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Ebbene, in passato, le compagnie aeree, appellandosi a tale deroga normativa, sono riuscite spesso a sottrarsi ai propri obblighi risarcitori respingendo buona parte delle richieste risarcitorie.
La Corte di Giustizia europea ha, tuttavia, affermato che le compagnie aeree, al fine di poter essere validamente esonerate dal pagamento del suddetto indennizzo, devono provare di aver fatto tutto il possibile, in termini tecnici ed economici, per scongiurare la cancellazione del volo.
I giudici hanno precisato altresì nelle motivazioni della sentenza per evitare disguidi e malintesi che un guasto tecnico all’aereo non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali“ a meno che il problema derivi da eventi che, per la loro natura, sfuggono all’effettivo controllo da parte della compagnia aerea.
Infine i passeggeri devono essere informati sui propri diritti.
In caso di cancellazione, negato imbarco o ritardo superiore alle 2 ore, nell’aeroporto deve essere esposto un avviso che indichi dove rivolgersi per avere un testo che riporti chiaramente i diritti dei passeggeri e gli obblighi della compagnia.
La compagnia deve anche fornire eventuali pasti e pernottamenti gratuiti e dare la possibilità di fare due telefonate.
Secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA questa sentenza sicuramente non ci salverà dalla cancellazione dei voli, dalle code infinite al gate e dalle notti passate in aeroporto ma almeno le compagnie aeree non potranno più fare finta di nulla.
Pertanto se sei stato vittima della cancellazione di un volo, lo Sportello Dei Diritti offre ai viaggiatori danneggiati la tutela legale avviando le opportune iniziative, anche giudiziarie al fine di ottenere velocemente il risarcimento del danno senza dover sostenere alcuna spesa.
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