Caro Direttore, gli assunti di Amedeo d’Aosta, apparse su “Il Giornale” dell’8 maggio 2007, corredate da un (per lui) benevole (quanto acritico) riscontro di Paolo Granzotto, meritano qualche considerazione: non per amore di polemica, ma per testimoniare la verità . Lasciamo stare le stucchevoli questioni giuridiche sugli impedimenti alla successione ereditaria della Dinastia in ragione di regole vigenti secoli fa e da secoli certamente abrogate.
Lasciamo stare le inequivocabili specificazioni - interpretative che la stessa Costituzione Repubblicana ha reso nell’individuare siffatta successione: laddove ha comminato l’esilio ad Umberto II, a suo figlio e al non ancora nato figlio di suo figlio. Qui si intende precisare soltanto come Amedeo radichi le sue affermazioni con riferimento a “fatti” che risultano o per nulla dimostrati o soggetti a facile smentita. Anzitutto non è dimostrato che il Re abbia in qualche modo comminato al figlio la sanzione di cui alle antiche (abrogate) regole. Dai dattiloscritti cui l’interlocutore fa riferimento, e la cui autenticità , del resto, è gratuitamente affermata, non risulta nulla di ciò. Risulta poi del pari gratuito l’assunto secondo il quale il Re avrebbe mandato copia di tali dattiloscritti all’interlocutore medesimo: anche perché la proverbiale riservatezza e discrezione di Umberto II fa ritenere la circostanza pressochè assurda. Nè diversamente si deve dire circa l’altra improbabile (!) affermazione che correda la tesi della perdita dei diritti dinastici da parte di Vittorio Emanuele.
Si dice che anche la Regina ne sarebbe stata conscia e convinta, ma si sarebbe adoperata (in occasione di funerali del Re) per tenere ”¦ segreta la questione. In realtà il vero sta nell’opposto, perché la Regina, subito dopo la morte del Re, ha avvallato la successione del figlio, sottoscrivendo, assieme alle sorelle del Principi e agli esecutori testamentari (tra i quali il Re si era ben guardato dall’annoverare Amedeo) un documento (di recente divulgato) nel quale si riconosceva che il nuovo “Capo della Casa” era proprio e inequivocabilmente Vittorio Emanuele. Lui, del resto, era stato pacificamente investito in tale status proprio dal Re, il quale lo aveva voluto vicino, assieme alle consorte Marina, nelle pubbliche apparizioni davanti ai monarchici che ancora seguivano la Monarchia, i suoi ideali e le sue regole. Nè va passato sotto silenzio che tale status di Capo della Casa è stato poi riconosciuto per anni dallo stesso Amedeo. In proposito basti ricordare come lui fu ben lieto di vedere la propria gentile Consorte (sposata dopo la sentenza di nullità del precedente vicolo) pubblicamente insignita, il 24 settembre 1988, da Vittorio Emanuele del titolo di Dama di Gran Croce dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, nonchè della qualifica di “altezza reale”.
Il Principe operava, nella circostanza, in quella veste di Gran Maestro dell’Ordine che spetta ai Capi di Casa Savoia. Amedeo fu presente all’investitura: non solo per riconoscerne la “validità ”, ma altresì per esprimere leale atto di sottomissione a Vittorio Emanuele e per proclamargli la dovuta fedeltà . Di fronte a questi fatti, quanto scrive Amedeo sconcerta. Come sconcerta l’affermazione per cui non avrebbe “contestato” Vittorio per non creargli problemi in vista di una possibile revoca dell’esilio: laddove è appena il caso di rilevare che una eventuale “cessazione” dei di lui diritti ereditari avrebbe invece agevolato la fine della XIII disposizione, se non anche la ricognizione della sua sopravvenuta inefficacia.
Circa poi, e in fine, la “coscienza” e la “volontà ” di Amedeo di considerarsi il legittimo erede della Dinastia e di Casa Savoia, bisogna altresì notare la sua silente accettazione della risoluzione con cui la Commissione Elettorale Mandamentale di San Giovanni Valdarno (competente per territorio) con delibera 2 novembre 1983 (cfr. Foro Italiano CVII 1984, III, 162 ss.) decise il suo non essere destinatario delle sanzioni del - primo comma della XIII disposizione transitoria della costrizione, relativa alla perdita dei diritti politici perché - «Amedeo di Savoia Aosta» non poteva «ritenersi compreso tra i discendenti di casa Savoia”¦ in quanto collaterale di settimo grado». La prego quindi, caro Direttore, di voler pubblicare la presente per onore di verità e dovere di cronaca. Con la più sincera stima La saluto cordialmente, Filippo Bruno di Tornaforte, Portavoce della Reale Casa d’Italia
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