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2022-04-26 01:55:52
Martedì 02:05:36
Aprile 26 2022

Croazia: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge sulla protezione dei segnalanti di irregolarità

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La Legge sulla tutela dei segnalanti di irregolarità è stata pubblicata, in data 15 aprile 2022, in Gazzetta Ufficiale, in attuazione della Direttiva sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (Direttiva (UE) 2019/1937) ('la Whistleblowing Direttiva'). In particolare, la Legge disciplina la segnalazione delle irregolarità, la procedura per la segnalazione delle irregolarità, i diritti delle persone nella procedura di segnalazione, gli obblighi delle autorità pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche in merito alla segnalazione delle irregolarità, nonché altre questioni relative alla segnalazione irregolarità e tutela degli informatori.

Inoltre, la Legge vieta l'atto di impedire, o tentare di prevenire, la segnalazione di irregolarità, nonché l'avvio di procedimenti dolosi nei confronti di informatori, parti correlate, persone riservate e loro delegati. Inoltre, la Legge prevede che il datore di lavoro non possa vendicarsi, tentare di vendicarsi o minacciare di vendicarsi dell'informatore, delle parti correlate, della persona di fiducia e del suo delegato per aver segnalato irregolarità o divulgazione al pubblico.

PARLAMENTO CROATO

Ai sensi dell'articolo 89 della Costituzione della Repubblica di Croazia, promulgo - fonte : www.to5.me/4x

DECISIONE

SULLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI RICHIEDENTI IRREGOLARITÀ

Con la presente promulgo la legge sulla protezione dei segnalanti di irregolarità, approvata dal parlamento croato nella sessione dell'8 aprile 2022.

Classe: 011-02 / 22-02 / 30

Reg. No.: 71-10-01 / 1-22-2

Zagabria, 11 aprile 2022

Il Presidente della

Repubblica di Croazia

Zoran Milanović, mp

LEGGE

SULLA TUTELA DEL RICHIEDENTE DI IRREGOLARITÀ

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Contenuto

Articolo 1.

La presente legge disciplina la segnalazione delle irregolarità, la procedura per la segnalazione delle irregolarità, i diritti delle persone coinvolte nella procedura di segnalazione, gli obblighi delle autorità pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche in merito alla segnalazione delle irregolarità, nonché altre questioni importanti per la segnalazione delle irregolarità e la protezione informatori.

Applicazione dell'acquis comunitario

Articolo 2

La presente legge recepisce nella legislazione croata la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019).

Obbiettivo

Articolo 3

L'obiettivo di questa legge è la protezione efficace degli informatori, che include la garanzia di modalità accessibili e affidabili per segnalare le irregolarità.

Campo di applicazione della legge

Articolo 4

(1) La presente legge prescrive la tutela delle persone che segnalano irregolarità:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea elencati nella parte I dell'allegato al presente atto relativi ai seguenti ambiti:

- appalti pubblici

- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

- sicurezza e conformità del prodotto

- sicurezza del traffico

- protezione ambientale

- radioprotezione e sicurezza nucleare

- sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali

- salute pubblica

- protezione del consumatore

- tutela della privacy e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

b) ledere gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e ulteriormente precisato nei pertinenti provvedimenti dell'Unione Europea

c) relative al mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni relative al mercato interno in relazione ad atti che violano le norme o gli accordi in materia di imposta sul reddito volti a conseguire un vantaggio fiscale contrario allo scopo o allo scopo della normativa applicabile in materia di imposta sul reddito

d) in relazione ad altre disposizioni di diritto interno se tale violazione mette in pericolo anche l'interesse pubblico.

(2) Le disposizioni della presente legge non si applicano nel settore della difesa e della sicurezza nazionale a meno che non siano contemplate dalla legislazione dell'Unione europea elencata nella parte I dell'allegato alla presente legge.

(3) Conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, gli organi responsabili della sicurezza e della difesa nazionale emanano un atto speciale che disciplina la protezione degli informatori e la procedura per la segnalazione di irregolarità nel campo degli interessi chiave della sicurezza e della difesa. interessi.

Rapporti con altre normative

Articolo 5

(1) Se la normativa dell'Unione Europea di cui alla Parte II. L'allegato alla presente legge prevede regole speciali sulla segnalazione delle irregolarità, queste regole si applicano. Le disposizioni della presente legge si applicano nella misura in cui la materia non è disciplinata obbligatoriamente dagli atti dell'Unione europea di cui alla Parte II. Allegato a questa legge.

(2) La presente legge non deroga all'applicazione del diritto dell'Unione Europea o del diritto nazionale relativo a:

a) protezione delle informazioni classificate

b) l'obbligo di mantenere il segreto legale

c) l'obbligo di conservazione dei dati relativi alla salute della persona

d) segreto delle deliberazioni giudiziarie

e) norme di procedura penale.

(3) La segnalazione interna o esterna o la comunicazione al pubblico non pregiudica il diritto del richiedente di presentare una segnalazione direttamente in qualsiasi momento agli organismi autorizzati ad agire sul contenuto della segnalazione in conformità di una legge speciale e di sistemi stabiliti per l'individuazione e il trattamento delle irregolarità .

Il significato del termine nella presente legge

Articolo 6

Alcuni termini ai sensi della presente legge hanno i seguenti significati:

1. l' irregolarità sono atti od omissioni illegittimi e attinenti all'ambito di applicazione e ai regolamenti di cui all'articolo 4 della presente legge, o contrari allo scopo o allo scopo del presente regolamento

2. le informazioni sulle irregolarità sono informazioni, compresi ragionevoli sospetti, su irregolarità effettive o potenziali che si sono verificate o sono molto probabili nell'organizzazione in cui il richiedente lavora o ha lavorato o avrebbe dovuto o avrebbe dovuto iniziare a lavorare o in un'altra organizzazione con la quale il richiedente lavora in contatto con o con cui è stato in contatto nell'ambiente di lavoro e sui tentativi di insabbiare tali irregolarità

3. il segnalante è una persona fisica che segnala o rivela pubblicamente irregolarità di cui è venuto a conoscenza nel proprio ambiente di lavoro

4. Segnalazione o segnalazione è la trasmissione orale o scritta di informazioni su irregolarità

5. "ambiente di lavoro" : le attività professionali nel settore pubblico o privato nelle quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, le persone acquisiscono informazioni su irregolarità e nelle quali tali persone possono reagire se segnalano tali irregolarità, anche nel frattempo cessate o avrebbe dovuto o dovuto iniziare immediatamente.

Tali attività comprendono in particolare:

a) persone occupate

b) persone che hanno la qualifica di lavoratore autonomo

c) i titolari di azioni e quote di impresa, nonché i soggetti che sono componenti dell'organo di amministrazione, direzione o controllo della società, anche non esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti o non retribuiti

d) persone che operano sotto la supervisione e secondo le istruzioni dell'appaltatore, subappaltatore e fornitore

e) le persone che a qualsiasi titolo partecipano all'attività di una persona fisica o giuridica

6. il datore di lavoro è un ente pubblico, persona fisica o giuridica ai sensi della legge che disciplina i rapporti di lavoro, e un ente pubblico, persona fisica o giuridica con cui il segnalante svolge attività professionale nell'ambiente di lavoro

7. le autorità pubbliche sono determinate dalle disposizioni di legge che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni

8. parti correlate sono:

a) assistenti del segnalante

b) parenti, colleghi e tutte le altre persone legate al segnalante che potrebbero subire ritorsioni nell'ambiente di lavoro

c) le persone giuridiche di proprietà degli informatori, per le quali gli informatori lavorano o con cui gli informatori sono altrimenti associati nell'ambiente di lavoro

9. la vendetta è qualsiasi azione od omissione diretta o indiretta nell'ambiente di lavoro provocata da segnalazioni interne o esterne o da divulgazione pubblica, e causa o può causare un danno ingiustificato al richiedente

10. La persona riservata è una persona fisica alle dipendenze del datore di lavoro o una terza persona fisica incaricata dal datore di lavoro per ricevere le denunce di irregolarità, comunicare con il richiedente e condurre procedimenti di tutela in relazione alla segnalazione di irregolarità

11. la persona segnalata è un'autorità pubblica, persona fisica o giuridica che è indicata nella segnalazione o nella comunicazione al pubblico di irregolarità come responsabile della commissione dell'irregolarità o una persona ad essa correlata

12. ulteriore azione è qualsiasi azione intrapresa dal destinatario della segnalazione per indagare sulle irregolarità o da qualsiasi altro organismo o persona, unità organizzativa o organismo responsabile di agire sul contenuto della segnalazione di irregolarità per valutare l'esattezza delle accuse e, se necessario, risolvere l'irregolarità segnalata, comprese misure quali indagini interne, indagini, procedimenti giudiziari, misure di recupero o chiusura

13. il feedback è la fornitura di informazioni ai notificanti in merito alle azioni di follow-up pianificate o intraprese e alle ragioni di tali azioni di follow-up.

14. Assistente del segnalante è la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione nell'ambiente di lavoro.

Neutralità di genere

Articolo 7

I termini della presente legge che hanno un significato di genere si riferiscono allo stesso modo al genere maschile e femminile.

Divieto di prevenire la segnalazione di irregolarità e di avviare procedimenti dolosi

Articolo 8

(1) È vietato prevenire o tentare di impedire la segnalazione di irregolarità.

(2) Le disposizioni dell'atto generale o individuale del datore di lavoro e dell'attività legale che prescrivono il divieto di denuncia di irregolarità non hanno efficacia giuridica.

(3) È vietato avviare procedimenti dolosi nei confronti di informatori, parti correlate e persone riservate e loro delegati.

Divieto di vendetta

Articolo 9

(1) Il datore di lavoro non può vendicarsi, tentare di vendicare o minacciare di vendicarsi dell'informatore, delle persone correlate e della persona di fiducia e del suo delegato per aver segnalato irregolarità o divulgazione al pubblico.

(2) Quanto segue è considerato come vendetta di cui all'articolo 6, punto 9 della presente legge:

a) sospensione, licenziamento, licenziamento o provvedimenti equivalenti

b) degradare o negare opportunità di avanzamento

c) trasferimento delle funzioni, cambio della sede di lavoro, riduzione della retribuzione, modifica dell'orario di lavoro

d) negazione delle opportunità formative

e) valutazioni negative della performance o raccomandazioni occupazionali

f) l'irrogazione o l'irrogazione di una sanzione disciplinare, di richiamo o di altra sanzione, anche pecuniaria

g) coercizione, intimidazione, molestia o isolamento

h) discriminazione, svantaggio o trattamento iniquo

i) rifiutare offerte per la conclusione di contratti a tempo indeterminato, per i quali sussistono i presupposti di legge, qualora il dipendente avesse la ragionevole aspettativa che gli stessi gli sarebbero stati offerti

j) mancata conclusione di un successivo contratto di lavoro a tempo determinato secondo le disposizioni del diritto nazionale del lavoro, o sua risoluzione anticipata

k) causare un danno, compreso il danno alla reputazione di una persona, in particolare sui social network, o una perdita finanziaria, inclusa la perdita di affari e la perdita di reddito

l) etichettatura negativa basata su un accordo di settore informale o formale o un accordo a livello di settore, il che potrebbe significare che una persona non sarà in grado di trovare un lavoro in quel settore o industria in futuro

m) risoluzione anticipata del contratto di fornitura di beni o servizi o suo annullamento

n) revoca di una licenza o permesso

o) riferimenti a valutazioni psichiatriche o mediche.

(3) Le disposizioni dell'atto generale o individuale del datore di lavoro e il negozio giuridico con cui il datore di lavoro si vendica dell'informatore o di una persona correlata per la segnalazione di irregolarità o la divulgazione al pubblico non hanno effetto giuridico.

Responsabilità degli informatori in caso di segnalazione o divulgazione al pubblico

Articolo 10

(1) Se le persone segnalano informazioni su irregolarità o divulgano pubblicamente informazioni in conformità con la presente legge, non si considera che abbiano violato alcuna restrizione relativa alla divulgazione di informazioni e non saranno in alcun modo responsabili in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica a condizione che avessero ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica di tali informazioni fosse necessaria per rivelare irregolarità ai sensi della presente legge.

(2) La disposizione del paragrafo 1 del presente articolo non si applica nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 della presente legge.

(3) I richiedenti non saranno responsabili per l'acquisizione o l'accesso a informazioni segnalate o divulgate pubblicamente, a meno che tale acquisizione o accesso non costituisca un reato penale indipendente.

(4) Qualsiasi altra potenziale responsabilità del richiedente derivante da atti od omissioni non correlati al deposito della domanda o alla divulgazione al pubblico o che non sono necessari per la divulgazione di irregolarità ai sensi della presente legge continuerà ad essere disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea .

(5) Nei procedimenti giudiziari, compresi i procedimenti per diffamazione, violazione del diritto d'autore, violazione della segretezza, violazione delle norme sulla protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o richieste di risarcimento basate sul diritto del lavoro privato, pubblico o collettivo, gli informatori non sono responsabili per segnalazioni o comunicazioni ai sensi della presente legge. Tali persone hanno il diritto di richiedere il rigetto del caso sulla base di tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare irregolarità ai sensi della presente legge.

(6) Se una persona presenta una segnalazione o divulga pubblicamente informazioni su irregolarità coperte dall'ambito di applicazione della presente legge e tali informazioni includono segreti aziendali e se tale persona soddisfa le condizioni per la protezione ai sensi della presente legge, tale segnalazione o divulgazione pubblica deve essere considerato lecito nella misura in cui tale acquisizione, uso o divulgazione è richiesto o consentito dall'Unione Europea o dal diritto nazionale.

II. DIRITTI DEI SEGNALATORI DI IRREGOLARITA', PERSONE RISERVATE E LORO AUTORIZZATI E PERSONE CORRELATE

Il diritto alla protezione

Articolo 11

(1) Il segnalante ha diritto a:

1. tutela dell'identità e riservatezza

2. tutela giurisdizionale

3. danni

4. gratuito patrocinio a spese dello Stato secondo la normativa che disciplina il diritto al gratuito patrocinio

5. supporto emotivo

6. altre tutele previste nelle procedure previste dalla presente legge.

(2) Al richiedente di irregolarità può essere concesso il gratuito patrocinio a spese dello Stato secondo la legge che disciplina il diritto al gratuito patrocinio.

(3) Il soggetto collegato ha diritto alla tutela di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo se rende probabile che sia stata commessa o tentata nei suoi confronti una vendetta, ovvero sia stata minacciata di vendetta per il collegamento con l'informatore.

(4) Una persona riservata e il suo sostituto hanno diritto alla protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo se rendono probabile che sia stata commessa o tentata vendetta nei loro confronti, o se sono stati minacciati di ritorsioni per aver ricevuto una denuncia di irregolarità.

Condizioni per la tutela dei richiedenti

Articolo 12

(1) I segnalanti di irregolarità esercitano il diritto alla protezione previsto dalla presente legge se hanno ragionevoli motivi di ritenere che le informazioni segnalate o divulgate pubblicamente sulle irregolarità siano vere al momento della segnalazione o della divulgazione e che tali informazioni rientrino nell'ambito di presente legge con le disposizioni della presente legge mediante un sistema di segnalazione interna o esterna di irregolarità o hanno reso pubblica l'irregolarità.

(2) Hanno diritto alla protezione i soggetti che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su irregolarità, che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e la cui identità è stata successivamente accertata e si vendica, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato la segnalazione in forma anonima.

(3) Soggetti le cui irregolarità rientrano nell'ambito di applicazione di cui alle Parti I e II. Gli allegati della presente legge sono notificati alle istituzioni, organi o organismi competenti dell'Unione europea e hanno diritto alla tutela prevista dalla presente legge alle stesse condizioni delle persone che presentano domanda all'organismo di notifica esterno competente.

Assistenza al segnalante e persona correlata

Articolo 13

L'informatore o una persona correlata che partecipi al procedimento dinanzi a un tribunale o altro organo, e per ignoranza potrebbe saltare qualsiasi azione o quindi non esercitare il proprio diritto, il tribunale o altro organo che conduce il procedimento lo informerà dei suoi diritti ai sensi del presente La legge o i regolamenti applicabili in tale procedura e le conseguenze dell'omissione.

Obbligo di tutela dell'identità

Articolo 14

(1) L'identità del richiedente, vale a dire i dati sulla base dei quali può essere rivelata la sua identità e gli altri dati indicati nella segnalazione di irregolarità sono disponibili solo per i responsabili della ricezione di tali segnalazioni e del loro ulteriore trattamento e devono rimanere protetti, a meno che il denunciante accetta di divulgare tali informazioni.

(2) In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'identità del richiedente e tutte le altre informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere divulgate solo se necessario e proporzionato ai sensi del diritto dell'Unione europea o nazionale. procedimenti giurisdizionali, tra l'altro per la tutela del diritto alla difesa della persona registrata.

(3) Le comunicazioni effettuate sulla base dell'eccezione prevista al paragrafo 2 del presente articolo sono soggette a garanzie adeguate sulla base delle norme applicabili dell'Unione europea e della legislazione nazionale. L'autorità che rivela l'identità del richiedente lo informa prima di rivelare la sua identità, a meno che tali informazioni non mettano a repentaglio le relative indagini o procedimenti giudiziari. All'atto della notifica alle autorità competenti, queste inviano ai richiedenti una comunicazione scritta indicando i motivi della divulgazione di informazioni riservate.

(4) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo relative alla protezione dell'identità del richiedente si applicano anche alla protezione dell'identità delle persone registrate.

Trattamento dei dati personali

Articolo 15

(1) Qualsiasi trattamento di dati personali in conformità con la presente legge, compreso lo scambio o il trasferimento di dati personali alle autorità competenti, è effettuato in conformità con le normative pertinenti dell'Unione Europea e il diritto nazionale che disciplina la protezione dei dati personali.

(2) I dati personali che ovviamente non sono rilevanti per la gestione di una particolare domanda non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indebito ritardo.

Tutela della riservatezza

Articolo 16

Il soggetto cui l'informatore segnala l'irregolarità, l'assistente dell'informatore e ogni altro soggetto partecipante alla procedura di segnalazione tutelano le informazioni apprese dalla segnalazione e non possono utilizzarle o divulgarle per scopi diversi da quelli necessari per un corretto seguito.

III. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ E PROCEDURA DOPO LA SEGNALAZIONE

Segnala irregolarità

Articolo 17

(1) La segnalazione di irregolarità deve contenere informazioni sull'informatore, sull'organismo o sulla persona segnalata e informazioni sulle irregolarità.

(2) La denuncia di irregolarità può essere presentata in forma scritta o orale. La forma scritta include qualsiasi forma di comunicazione che fornisca una registrazione scritta. La registrazione orale è possibile tramite telefono o altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del richiedente, mediante incontro fisico entro un termine ragionevole.

Conservazione dei registri delle domande

Articolo 18

(1) Le persone riservate e l'organismo responsabile delle segnalazioni esterne conservano un registro di ogni segnalazione di irregolarità ricevuta, in conformità con i requisiti in materia di riservatezza previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.

(2) Le domande devono essere conservate in forma permanente in conformità con il diritto nazionale che regola la protezione e il trattamento dei documenti.

(3) Se per la presentazione della domanda viene utilizzato un dispositivo telefonico su cui è possibile effettuare una registrazione audio o un altro sistema di messaggi vocali su cui è possibile effettuare una registrazione audio, le persone riservate e l'organismo responsabile della domanda esterna devono hanno il diritto di registrare la domanda orale in una delle seguenti modalità:

a) una registrazione audio della conversazione in forma permanente e accessibile, oppure

b) una trascrizione completa e corretta dei colloqui effettuati dal personale preposto alla gestione della domanda.

(4) Se per la presentazione della domanda viene utilizzato un apparecchio telefonico sul quale non è possibile effettuare una registrazione audio o un altro sistema di messaggi vocali su cui non è possibile effettuare una registrazione audio, la persona riservata e l'organismo responsabile registrazione esterna ha il diritto di registrare registrato dal dipendente responsabile della gestione della domanda.

(5) Se una persona richiede un incontro con una persona riservata o un organismo responsabile della segnalazione esterna allo scopo di presentare una domanda ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 della presente legge, la persona riservata e l'organismo responsabile della segnalazione esterna devono garantire , con il consenso del richiedente verbale dell'adunanza in forma permanente e accessibile.

(6) La persona riservata e l'organismo preposto alla segnalazione esterna hanno il diritto di verbalizzare la riunione in uno dei seguenti modi:

(a) una registrazione audio della conversazione in una forma durevole e accessibile; o

(b) il verbale esatto della riunione redatto dal personale preposto alla gestione della domanda.

(7) La persona riservata e l'organismo responsabile della domanda esterna offrono al richiedente la possibilità di controllare e correggere la trascrizione dell'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il verbale del colloquio di cui al paragrafo 4 del presente articolo e il verbale dell'adunanza di cui al comma 6 del presente articolo l'esattezza della firma.

Segnalazione interna delle irregolarità

Articolo 19

(1) La segnalazione interna di irregolarità è la segnalazione di irregolarità al datore di lavoro.

(2) Un datore di lavoro che impiega almeno 50 lavoratori è obbligato a stabilire un sistema di segnalazione interna delle irregolarità. I datori di lavoro che impiegano meno di 50 dipendenti possono disporre di un sistema interno per la segnalazione delle irregolarità.

(3) In deroga al comma 2 del presente articolo, il datore di lavoro oggetto dell'applicazione degli atti di cui alla Parte I, punto B e alla parte II. L'allegato è obbligato a stabilire un sistema di segnalazione interna delle irregolarità indipendentemente dal numero dei dipendenti.

(4) Le persone giuridiche del settore privato e le società di cui all'articolo 6, punto 7 della presente legge con un numero compreso tra 50 e 249 dipendenti possono condividere risorse per quanto riguarda la ricezione delle domande e lo svolgimento dei procedimenti, alle condizioni previste dalla presente legge e dalle diritto del lavoro. .

(5) I Comuni possono condividere le risorse relative alla ricezione delle domande e allo svolgimento dei procedimenti secondo le norme che disciplinano l'area delle autonomie locali.

Obblighi del datore di lavoro

Articolo 20

(1) Il datore di lavoro è obbligato a:

1. adottare l'atto generale di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge e renderlo accessibile a tutte le persone che si trovano nell'ambiente di lavoro in modo appropriato, unitamente a tutte le informazioni utili per la denuncia di irregolarità

2. nominare una persona di fiducia e suo sostituto a norma dell'atto generale di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge, su proposta di:

a) il consiglio dei lavoratori o il commissario sindacale che ha assunto i diritti e gli obblighi del consiglio dei lavoratori

b) almeno il 20% dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro, se il consiglio di lavoro o il commissario sindacale che ha assunto i diritti e gli obblighi del consiglio di lavoro non sono stabiliti con il datore di lavoro

3. proteggere l'informatore dalle ritorsioni e adottare le misure necessarie per fermare la ritorsione ed eliminarne le conseguenze

4. proteggere le informazioni ricevute nella domanda dalla divulgazione non autorizzata, a meno che ciò non sia contrario al diritto nazionale

5. assicurare le condizioni per la tenuta dei registri delle domande ai sensi dell'articolo 18 della presente legge

6. adottare misure per eliminare le irregolarità individuate.

(2) Nel caso di più proposte dei dipendenti di cui al comma 1, punto 2, lettera b) del presente articolo, è data priorità alla proposta con il maggior sostegno dei dipendenti, e nel caso di proposte con pari sostegno dei dipendenti, va data priorità alla proposta pervenuta per prima.

(3) In deroga al comma 1, punto 2, il datore di lavoro nomina una persona di fiducia e il suo sostituto senza proposta del consiglio di fabbrica o di un commissario sindacale che abbia assunto i diritti e gli obblighi del consiglio di fabbrica, o a almeno il 20% dei dipendenti.

(4) Il fiduciario nominato e il suo sostituto devono essere licenziati dal datore di lavoro senza indugio su proposta del consiglio dei lavoratori o del commissario sindacale che ha assunto i diritti e gli obblighi del consiglio dei lavoratori o almeno il 20% dei dipendenti del datore di lavoro.

(5) Il datore di lavoro avvia la procedura per la nomina di una persona di fiducia e del suo sostituto entro e non oltre 30 giorni dal licenziamento della persona di fiducia e del suo sostituto. Fino alla decisione sulla nomina di un nuovo trustee, le funzioni del trustee sono esercitate dal suo sostituto, a meno che le circostanze non indichino la necessità di nominare un terzo per svolgere temporaneamente le funzioni del trustee.

(6) La persona di fiducia e il suo sostituto devono dare il consenso scritto alla nomina.

Atti del datore di lavoro

Articolo 21

(1) L'atto generale disciplina la procedura per la segnalazione interna delle irregolarità e la procedura per la nomina di una persona riservata e del suo sostituto.

(2) Il sistema di notifica interno, così come le informazioni su di esso, devono essere facilmente accessibili a tutte le persone dell'ambiente di lavoro, comprensibile ed efficace al fine di incoraggiare l'uso prioritario del sistema di notifica interno.

(3) L'atto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può ridurre la portata dei diritti o negare un diritto al denunciante delle irregolarità di cui al presente atto.

(4) Un atto di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non è conforme alla presente legge non avrà effetto legale.

Procedura per la segnalazione interna delle irregolarità

Articolo 22

(1) La procedura di segnalazione interna delle irregolarità inizia con la presentazione della segnalazione a una persona riservata.

(2) Una persona riservata è obbligata a:

1. ricevere la denuncia di irregolarità e confermare la ricezione della denuncia entro sette giorni dalla data di ricezione

2. intraprendere senza indugio le azioni di propria competenza necessarie a tutelare il segnalante

3. agire per indagare sulle irregolarità e fornire al richiedente riscontro sulla domanda, di norma entro 30 giorni, ma non oltre 90 giorni dalla data di conferma di ricezione della domanda o se la conferma non è inviata al richiedente , trascorsi sette giorni dalla data di presentazione della domanda

4. inoltrare senza indugio la denuncia dell'irregolarità agli organi abilitati ad agire secondo il contenuto della denuncia, se l'irregolarità non è stata risolta con il datore di lavoro

5. informare tempestivamente per iscritto il richiedente dell'esito dell'esame della domanda

6. informare per iscritto l'organismo competente per la segnalazione esterna di irregolarità circa le segnalazioni ricevute e l'esito della procedura entro 30 giorni dal giorno della decisione sulla segnalazione

7. proteggere l'identità del segnalante e i dati ricevuti nella segnalazione dalla divulgazione o pubblicazione non autorizzate ad altri soggetti, salvo che ciò sia contrario a una legge speciale

8. fornire informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per la presentazione di una segnalazione all'organismo di segnalazione esterno competente e, se del caso, alle istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione europea preposti al trattamento del contenuto della segnalazione di irregolarità .

(3) Il datore di lavoro non può influenzare o tentare di influenzare le azioni della persona riservata e del suo sostituto quando intraprende azioni di loro competenza necessarie per la protezione dell'informatore.

(4) La persona riservata e il suo delegato devono svolgere le proprie funzioni in modo lecito e coscienzioso e non devono abusare dei propri poteri a danno dell'informatore.

(5) Se la segnalazione di irregolarità è stata ricevuta dal datore di lavoro da persona non competente a dar seguito alla segnalazione di irregolarità, questi la trasmette alla persona riservata senza indugio e senza modifiche, tutelando l'identità dell'informatore e del riservatezza dei dati del rapporto.

Segnalazione esterna di irregolarità

Articolo 23

(1) La segnalazione esterna di irregolarità è la segnalazione di irregolarità all'autorità competente.

(2) L'informatore può segnalare l'irregolarità all'organismo competente per la segnalazione esterna delle irregolarità:

- previa presentazione della domanda attraverso il sistema di notifica interno, oppure

- direttamente all'organismo di segnalazione esterno.

(3) Se la segnalazione di irregolarità non è pervenuta attraverso il sistema di segnalazione esterno o è stata ricevuta da persone non competenti a trattare le segnalazioni nell'organismo responsabile della segnalazione esterna, queste le inoltrano senza indugio e senza modifiche alle persone responsabili per la manipolazione.

(4) Le persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono obbligate a proteggere l'identità del richiedente e della persona segnalata e i dati della segnalazione quando trattano la segnalazione di irregolarità.

Autorità competente per la segnalazione esterna delle irregolarità

Articolo 24

(1) L'organismo competente per la segnalazione esterna delle irregolarità è il Mediatore.

(2) Il Mediatore ai sensi della presente legge:

1. riceve una segnalazione di irregolarità

2. ne accusa la ricezione senza indugio e al più tardi entro sette giorni dalla data della domanda, salvo che il richiedente abbia espressamente chiesto diversamente o se l'autorità competente ritenga giustamente che la conferma del ricevimento della domanda pregiudichi la tutela dell'identità del richiedente.

3. esaminare le singole segnalazioni al fine di intraprendere le azioni di propria competenza necessarie a tutelare i diritti del denunciante, qualora il segnalante abbia reso probabile di essere o potrebbe essere vittima di vendetta per aver segnalato irregolarità

4. trasmette la segnalazione dell'irregolarità entro un termine ragionevole agli organi abilitati ad agire secondo il contenuto della segnalazione e ne informa senza indugio il notificante dell'irregolarità.

5. predispone una relazione valutando se i diritti costituzionali o giuridici del ricorrente siano stati messi in pericolo o violati

6. fornisce informazioni legali generali sulle procedure di segnalazione e divulgazione al pubblico di irregolarità e sulla tutela dei diritti ai sensi della presente legge

7. protegge l'identità dell'informatore e le informazioni ricevute nella segnalazione dalla divulgazione o pubblicazione non autorizzate ad altre persone, a meno che ciò non sia contrario al diritto nazionale

8. nella sua relazione annuale, riferisce al Parlamento croato sulla protezione degli informatori e può farlo in relazioni speciali se i diritti costituzionali e legali di maggiore grado o importanza sono messi in pericolo

9. trasmettere tempestivamente le informazioni contenute nella domanda alle istituzioni, organi o organismi competenti dell'Unione Europea per ulteriori accertamenti, se così previsto dalla normativa dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale

10. pubblicare sul proprio sito web in una sezione separata, facilmente identificabile e facilmente accessibile informazioni generali sulla ricezione delle domande e ulteriori azioni basate su di esse e altre informazioni generali rilevanti per l'applicazione della presente legge, in particolare:

a) le condizioni in cui si esercita il diritto alla protezione

b) recapiti per la ricezione delle candidature, in particolare indirizzo e-mail e indirizzo postale e recapiti telefonici, indicando se le conversazioni telefoniche sono registrate

c) le procedure applicabili alla segnalazione di irregolarità, compreso il modo in cui l'autorità competente può chiedere al denunciante di spiegare le informazioni segnalate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire riscontro e il tipo e il contenuto di tale riscontro

d) una descrizione del sistema di tutela della riservatezza applicabile alle domande, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge e delle disposizioni del diritto nazionale

e) il tipo di ulteriore azione richiesta sulla domanda

f) i rimedi e le procedure legali per la tutela contro le ritorsioni e la possibilità di ottenere una consulenza riservata per le persone che intendono presentare una domanda

g) una dichiarazione che illustri chiaramente le condizioni alle quali i soggetti che inoltrano la notifica all'autorità competente sono tutelati dalla responsabilità per violazione della riservatezza.

(3) L'Ombudsman, nell'ambito dei suoi poteri costituzionali, svolge la procedura di tutela degli informatori, delle persone collegate e delle persone di fiducia e dei loro delegati in conformità con la normativa applicabile e le disposizioni della presente legge.

Gestione della segnalazione di irregolarità e comunicazione con il denunciante

Articolo 25

(1) Le persone, le unità organizzative o gli organi autorizzati ad agire sul contenuto della domanda, entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmettono informazioni sulle misure adottate sulla base di tale domanda al Difensore civico e persona riservata ha inviato una segnalazione di irregolarità agli organi abilitati ad agire secondo il contenuto della segnalazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, punto 3 della presente legge.

(2) I soggetti, le unità organizzative o gli organi abilitati ad agire sul contenuto della segnalazione devono, entro quindici giorni dalla data di chiusura del procedimento, presentare una relazione motivata sull'esito finale del procedimento sulla base della segnalazione a il Difensore civico e una persona riservata autorizzata ad agire conformemente al contenuto della domanda ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, punto 3 della presente legge.

(3) Se la segnalazione di irregolarità indica l'esistenza di motivi per sospettare che sia stato commesso un reato, gli organi autorizzati ad agire sul contenuto della segnalazione agiscono secondo le disposizioni della legislazione penale della Repubblica di Croazia.

(4) In caso di afflusso consistente di segnalazioni, il Mediatore può dare priorità alle segnalazioni di irregolarità gravi o irregolarità in relazione alle disposizioni chiave contemplate dal campo di applicazione della presente legge. In ogni caso si applica il termine di cui al comma 5 del presente articolo.

(5) Il Mediatore è tenuto a fornire all'informatore informazioni sul corso e sulle azioni intraprese nel procedimento, di norma entro 30 giorni, ma non oltre 90 giorni. In casi giustificati, questo periodo può arrivare fino a sei mesi.

(6) Il Mediatore può, dopo una valutazione, decidere che l'irregolarità segnalata è ovviamente insignificante e che non richiede ulteriori azioni ai sensi della presente legge. I richiedenti di tale domanda continuano a godere della protezione prevista dalla presente legge.

(7) Il Difensore civico può, se la segnalazione non contiene nuove informazioni significative su violazioni in relazione alla precedente segnalazione per la quale il relativo procedimento è stato chiuso e ulteriori azioni non sono giustificate da nuove circostanze di diritto o di fatto, concludere il procedimento e informare il richiedente.

(8) L'autorità competente informa senza indugio il notificante dell'irregolarità dell'esito della procedura dopo il suo completamento.

Comunicazione pubblica di irregolarità

Articolo 26

(1) La divulgazione pubblica di irregolarità è la divulgazione di irregolarità al pubblico.

(2) Un informatore che rivela pubblicamente un'irregolarità ha diritto alla protezione ai sensi della presente legge se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1. il soggetto ha preventivamente presentato la domanda attraverso il sistema di notifica interno ed esterno, ovvero direttamente al competente organismo esterno segnalante, ma non è stato adottato alcun provvedimento entro il termine di cui all'articolo 22, comma 2, punto 3 della presente legge o entro il termine di cui all'articolo 25, comma 5, della presente legge, i provvedimenti opportuni in risposta all'istanza

o se

2. il richiedente ha fondati motivi di ritenere che:

a) l'irregolarità può presentare un pericolo immediato o palese per l'interesse pubblico, come nel caso di una situazione di crisi o rischio di danno irreparabile, oppure

b) nel caso di segnalazione esterna, vi è il rischio di ritorsioni o le possibilità che l'irregolarità venga efficacemente sanata sono basse a causa delle circostanze particolari del caso.

IV. TUTELA GIUDIZIARIA

Esenzione dalle spese di giudizio

Articolo 27

L'informatore nei procedimenti di tutela giudiziaria relativi alla segnalazione di irregolarità è esonerato dal pagamento delle spese di giudizio.

Competenza e procedura di tutela giurisdizionale del ricorrente

Articolo 28

(1) Nella procedura di tutela giurisdizionale del richiedente, le irregolarità sono effettivamente competenti:

1. Tribunali municipali e Tribunale municipale del lavoro a Zagabria

2. tribunali di commercio se la causa a tutela del segnalante nasce da una controversia per la quale tale giudice ha effettiva competenza in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano il procedimento civile

3. giudice amministrativo se la causa a tutela del segnalante nasce da un contenzioso amministrativo per il quale tale giudice è effettivamente competente secondo le disposizioni di legge che disciplinano il contenzioso amministrativo.

(2) Nella procedura di tutela giurisdizionale degli informatori, ha competenza territoriale il tribunale della sede, residenza o domicilio dell'imputato o dell'attore, o il tribunale nel cui territorio è stata commessa la vendetta o ne sono avvenute le conseguenze.

(3) Nella procedura di tutela giurisdizionale degli informatori, e in particolare nella determinazione dei termini e delle udienze, il tribunale presta sempre particolare attenzione alla necessità di risoluzione urgente delle controversie a tutela degli informatori.

Cause speciali a tutela degli informatori

Articolo 29

(1) La protezione giudiziaria degli informatori è esercitata in una procedura speciale avviata da un'azione legale per la protezione degli informatori.

(2) Con la causa di cui al comma 1 del presente articolo, il segnalante può chiedere che:

1. constata che è stata vendicata l'informatore

2. vietare l'assunzione e il ripetersi di vendette e eliminarne le conseguenze per l'informatore

3. risarcimento del danno causato dalla violazione dei diritti tutelati dalla presente legge

4. la sentenza che accerta la violazione dei diritti dell'informatore per le ragioni previste dal presente comma è pubblicata sui mezzi di comunicazione a spese dell'imputato.

(3) Le istanze di cui al comma 2 del presente articolo possono essere segnalate unitamente alle istanze di tutela di altri diritti decise in sede civile se tutte le istanze sono tra loro correlate e se su di esse è effettiva la giurisdizione dello stesso giudice, indipendentemente dal fatto che per tali richieste, la conciliazione è prescritta nel procedimento civile ordinario o speciale, salvo il contenzioso sull'ingerenza del possesso. In tal caso, si applicano le regole per il tipo di controversia in questione, salvo diversa disposizione della presente legge.

(4) Una sentenza che ordina la pubblicazione nei media è vincolante per l'editore del media in cui la sentenza deve essere pubblicata.

Partecipazione di terzi

Articolo 30

(1) Il Garante e le organizzazioni, istituzioni, associazioni o altre persone fisiche o giuridiche impegnate nella tutela dei diritti fondamentali nell'ambito della propria attività possono concorrere al contenzioso in relazione alla causa di cui all'articolo 29, comma 1 della presente legge .e la libertà, ovvero la lotta alla corruzione.

(2) Il tribunale consente la partecipazione dell'interveniente di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo con il consenso dell'informatore.

Assunzione del danno e onere della prova

Articolo 31

(1) Nei procedimenti dinanzi a un tribunale o altro organismo a causa del danno subito dal richiedente e a condizione che quella persona abbia reso probabile che abbia presentato una denuncia o divulgato pubblicamente informazioni in conformità con la presente legge e che abbia subito un danno, si presume che il danni avvenuti per vendetta per segnalazione o divulgazione pubblica.

(2) Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la persona che si è vendicata deve provare che l'atto o l'omissione era fondato su giustificati motivi.

Misure provvisorie

Articolo 32

(1) Nei procedimenti giudiziari su una causa relativa a una denuncia di irregolarità, il tribunale che conduce il procedimento può ordinare misure provvisorie in conformità con le disposizioni della legge che disciplinano l'esecuzione e la garanzia dei crediti, salvo diversa disposizione della presente legge.

(2) Un provvedimento provvisorio può essere proposto prima dell'inizio, durante e dopo la conclusione del procedimento giudiziario, fino all'esecuzione dell'esecuzione.

(3) L'informatore è esentato dal pagamento delle spese di giudizio nei procedimenti avviati ai fini di una misura cautelare.

Proposta di provvedimento provvisorio

Articolo 33

(1) Una mozione per ordinare una misura cautelare può richiedere al tribunale di vietare la vendetta, eliminare le conseguenze causate dalla vendetta e rinviare l'esecuzione di decisioni che hanno svantaggiato l'informatore o violato uno qualsiasi dei suoi diritti nell'ambiente di lavoro.

(2) Il tribunale decide sulla proposta per la determinazione delle misure provvisorie entro otto giorni dal giorno del ricevimento della proposta.

(3) Un ricorso contro una decisione che ordina un provvedimento provvisorio non può posticipare l'attuazione del provvedimento provvisorio.

Vigilanza sull'attuazione della legge

Articolo 34

La supervisione sull'attuazione della presente legge e dei regolamenti adottati sulla base della presente legge e dei singoli atti, condizioni e modalità di lavoro dei datori di lavoro sottoposti a vigilanza devono essere effettuati dalle autorità competenti in conformità con regolamenti speciali che disciplinano l'ispezione e altri controlli.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE AI REATI

Articolo 35

(1) Una multa da HRK 10.000,00 a HRK 30.000,00 è inflitta a una persona giuridica del datore di lavoro per un reato minore se:

1. non adotta l'atto di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 41, comma 2)

2. l'atto generale di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge non è messo a disposizione in modo adeguato a tutte le persone nell'ambiente di lavoro, unitamente a tutte le informazioni utili per la denuncia di irregolarità (articolo 20, comma 1, voce 1)

3. non prevede un sistema di segnalazione interna delle irregolarità (articolo 19, commi 2 e 3)

4. non trattiene i dati ricevuti nella domanda da divulgazione non autorizzata (articolo 20, comma 1, punto 4)

5. non nomina una persona di fiducia o un suo delegato di cui all'articolo 20, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 41, comma 3)

6. non assicura le condizioni per la tenuta dei registri di ciascuna domanda ricevuta ai sensi dell'articolo 18 (articolo 20, paragrafo 1, punto 5))

7. non adotta misure per eliminare le irregolarità individuate (articolo 20, comma 1, punto 6).

(2) Per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche la persona responsabile nell'entità giuridica deve essere multata per un importo da HRK 1.000,00 a 10.000,00.

(3) Per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la persona fisica o l'artigiano è punita anche con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 HRK.

Articolo 36

(1) Una multa da HRK 30.000,00 a HRK 50.000,00 è inflitta a una persona giuridica del datore di lavoro per un reato minore se:

1. prevenire o tentare di impedire la segnalazione di irregolarità (articolo 8, paragrafo 1)

2. avviare un procedimento doloso nei confronti dell'informatore, delle persone collegate e riservate e dei loro delegati (articolo 8, paragrafo 3)

3. senza consenso scopre o tenta di rivelare l'identità del segnalante o della persona segnalata o dati in base ai quali può essere rivelata la sua identità e altri dati riportati nella segnalazione di irregolarità (articolo 14, commi 1, 2 e 4)

4. se si vendica, cerca di vendicarsi o minaccia di vendicarsi dell'informatore, della persona correlata e della persona di fiducia e suo delegato per la segnalazione dell'irregolarità o la comunicazione al pubblico (articolo 9, comma 1)

5. non protegge il segnalante da ritorsioni e non adotta le misure necessarie per fermare la ritorsione ed eliminarne le conseguenze (articolo 20, comma 1, punto 3)

6. influenza o tenta di influenzare la condotta della persona riservata o di chi ne fa le veci quando compie atti di sua competenza necessari alla tutela del segnalante (art. 22, comma 3).

(2) Per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche la persona responsabile nell'entità giuridica deve essere multata per un importo da 3.000,00 a 30.000,00 HRK.

(3) Per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla persona fisica che sia artigiana è inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 30.000,00 HRK.

(4) Per i reati di cui al paragrafo 1, articoli 1, 3, 4 e 6 del presente articolo, la persona fisica è punita anche con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 30.000,00 HRK.

Articolo 37

La sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000,00 HRK è comminata alla persona fisica che segnala o divulga pubblicamente informazioni che sa essere non veritiere, a meno che non si tratti di un reato penale (articolo 12, paragrafo 1).

Articolo 38

La sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000,00 HRK è comminata per i seguenti reati:

1. una persona riservata e chi ne fa le veci se non conservano l'identità del segnalante e i dati ricevuti nella segnalazione derivanti dalla divulgazione o pubblicazione non autorizzata ad altri soggetti, salvo che sia contraria alla legge (art. 22, comma 2, lett. 7)

2. chiunque partecipi a un procedimento a seguito di una segnalazione di irregolarità se non tutela le informazioni di cui apprende dalla segnalazione, ovvero le utilizza o le comunica per scopi diversi da quelli necessari per un corretto seguito (art. 16)

3. una persona riservata e chi ne fa le veci se abusi dei propri poteri in danno del segnalante (art. 22, comma 4).

Articolo 39

L'Ombudsman può anche presentare un atto d'accusa per le violazioni previste dalla presente legge.

Consegna di dati statistici

Articolo 40

(1) Ogni anno, il Ministero incaricato degli affari giudiziari trasmette alla Commissione europea i dati statistici disponibili sulle irregolarità segnalate al Mediatore. Tali informazioni comprendono il numero di segnalazioni, il numero di indagini e procedimenti avviati sulla base di tali segnalazioni e del loro esito e, se riscontrati, il danno patrimoniale stimato e gli importi recuperati a seguito di indagini e procedimenti relativi alle irregolarità segnalate.

(2) Il Ministero incaricato degli affari giudiziari conserva registri e dati statistici sulle cause giudiziarie relative alla protezione giudiziaria ai sensi della presente legge.

VOI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Termine ultimo per l'adozione degli atti generali e la nomina di una persona riservata

Articolo 41

(1) Il Mediatore, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone al parlamento croato per conferma il regolamento interno armonizzato con le disposizioni della presente legge e altre leggi che ne disciplinano la competenza.

(2) Il datore di lavoro è obbligato ad adottare l'atto di cui all'articolo 21, paragrafo 1 della presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Il datore di lavoro è obbligato a nominare una persona riservata e una persona riservata sostitutiva secondo le modalità previste dall'articolo 20 della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(4) Gli organismi nell'ambito dei quali rientrano i compiti di sicurezza e di difesa nazionale adottano un atto speciale di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della presente legge entro quattro mesi dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(5) Il Ministro competente per gli affari giudiziari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un atto che regoli la fornitura del sostegno emotivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto 5 della presente legge.

(6) Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero incaricato degli affari giudiziari pubblica sulla Gazzetta Ufficiale il modulo di monitoraggio statistico di cui all'articolo 40, comma 2, della presente legge.

Articolo 42

(1) Fino all'emanazione degli atti di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge, gli atti generali del datore di lavoro adottati sulla base della legge sulla tutela dei segnalanti di irregolarità (GU 17/19) restano vigente.

(2) Fino alla nomina di una persona riservata e di un sostituto, ai sensi dell'articolo 20 della presente legge, le persone riservate e i delegati nominati sulla base della legge sulla protezione dei segnalanti di irregolarità (Gazzetta ufficiale 17/19) continuano a svolgere il loro doveri.

Articolo 43

I procedimenti avviati sulla base della legge sulla protezione dei segnalanti di irregolarità (Gazzetta ufficiale 17/19) devono essere completati in conformità con le disposizioni di tale legge.

Articolo 44

Con l'entrata in vigore della presente legge decade la legge sulla tutela dei segnalanti di irregolarità (Gazzetta Ufficiale 17/19).

Entrata in vigore della legge

Articolo 45

La presente legge entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Classe: 022-03 / 21-01 / 158

Zagabria, 8 aprile 2022

PARLAMENTO CROATO

Il presidente del

parlamento croato

Gordan Jandroković, mp

CONTORNO

Parte I.

A. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) - Appalti pubblici:

1. Regolamento interno per gli appalti pubblici e l'affidamento delle concessioni, per l'affidamento di appalti nel settore della difesa e sicurezza e per l'affidamento di appalti di enti operanti nel settore idrico, energetico e dei trasporti e dei servizi postali e ogni altro appalto, come stabilito:

i. Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)

ii. Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65)

iii. Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014 L 94, pag. 28). marzo 2014, p. 243)

iv. Direttiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa all'armonizzazione delle procedure di appalto per determinati appalti di lavori, appalti pubblici di forniture e appalti di servizi conclusi da amministrazioni o enti aggiudicatori nel settore della difesa e della sicurezza e modifica Direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

2. Le procedure di riesame sono disciplinate da:

i. Direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie nelle procedure di appalto degli enti operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (GU 1992 L 76, 23. 3) 1992, pag. 14)

ii. Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di controllo alla conclusione degli appalti pubblici di forniture e lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33 ) .).

B. Articolo 2 (1) (a) (ii) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

1. Norme che stabiliscono il quadro normativo e di vigilanza e la tutela dei consumatori e degli investitori nei servizi finanziari e nei mercati dei capitali, nel settore bancario e creditizio, di investimento, assicurativo e riassicurativo, nei prodotti pensionistici professionali e individuali, nei titoli, nei fondi di investimento e nei servizi di pagamento nell'Unione e le attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'adesione degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga Direttiva 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), come stabilito:

i. Direttiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sull'istituzione, il funzionamento e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica e che modifica e abroga le Direttive 2005/60/CE e 2006/48/ Direttiva CE 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7)

ii. Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi e che modifica le Direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e il Regolamento (CE) n. 882/2004 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1)

iii. Regolamento (UE) n. Regolamento (CE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, sulle vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei derivati su crediti basati sul verificarsi di inadempienze (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1)

iv. Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sui fondi europei di venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1)

v. Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18)

Voi. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 sui contratti di credito al consumo relativi a beni immobili e che modifica le Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e il Regolamento (UE) n. 182/2011 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34)

vii. Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante requisiti specifici in materia di revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico e che abroga la Decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77. )

viii. Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84)

ix. Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sui servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le Direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il Regolamento (UE ) n. 182/2011 . 1093/2010 e che abroga la Direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)

x.Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulle offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

xi. Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sull'esercizio di determinati diritti degli azionisti nelle società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17)

xii. Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza in relazione alle informazioni sugli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la Direttiva 2001/34/CE (GU 2004 L 390, 31 dicembre 2004, pag. 38)

xiii. Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui derivati OTC, le controparti centrali e il repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)

xiv. Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici utilizzati come benchmark in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le Direttive 2008/48/CE e 2014/17 / UE e Regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1)

xv. Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'accesso e l'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)

xvi. Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro per il risanamento e la riabilitazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio e la Direttiva 2001/24/CE, 2002 /47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

xvii. Direttiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sulla vigilanza supplementare degli enti creditizi, delle imprese di assicurazione e delle imprese di investimento in un conglomerato finanziario e che modifica le Direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE , 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, 11.2.2003, pag. 1.)

xviii. Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)

xix. Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, sui sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)

xx. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

C. Articolo 2 (1) (a) (iii) - sicurezza e conformità del prodotto:

1. Requisiti per la sicurezza e la conformità dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, come definiti e regolamentati:

i. Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4)

ii. È di cui agli allegati I e II. Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti e che modifica la Direttiva 2004/42/CE e il Regolamento (CE) n. 882/2004 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1)

iii. Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ( GU 2007, L 263, 9). 10. 2007., pag. 1.).

2. Norme sull'immissione sul mercato e sull'uso di prodotti sensibili e pericolosi, come stabilito in:

i. Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica i termini e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno della Comunità (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1)

ii. Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51)

iii. Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, sull'immissione sul mercato e l'uso dei precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

D. Articolo 2 (1) (a) (iv) - sicurezza del traffico:

1. Requisiti di sicurezza nel settore ferroviario, come disciplinato dalla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza ferroviaria (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

2. Requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile, come disciplinato dal Regolamento (UE) n. Regolamento (CE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativo alle indagini e alla prevenzione di incidenti e inconvenienti nell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35) .

3. Requisiti di sicurezza nel settore del trasporto su strada, come disciplinato:

i. Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

ii. Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39)

iii. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni relative alle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300, 14.11.2009, pag. 1). pag. 51.).

4. Requisiti di sicurezza nel settore del trasporto marittimo, come disciplinato:

i.Il Regolamento (CE) n. Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo a norme e norme comuni per gli organismi di ispezione e ricognizione delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11)

ii. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla responsabilità dei vettori per il trasporto marittimo di passeggeri in caso di incidenti (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24)

iii. Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146)

iv. Direttiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che stabilisce i principi di base per le indagini sugli incidenti marittimi e modifica la Direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la Direttiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 131, 28 maggio 2009, p. 114)

v. Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sul livello minimo di formazione della gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

Voi. Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa all'immatricolazione delle persone che viaggiano a bordo di navi passeggeri in partenza da o verso porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35)

vii. Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, che stabilisce requisiti e procedure armonizzate per l'imbarco e lo sbarco in sicurezza delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

5. Requisiti di sicurezza come disciplinati dalla Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto terrestre di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

E. Articolo 2 (1) (a) (v) - protezione dell'ambiente:

1. Qualsiasi reato contro l'ambiente come disciplinato dalla Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28 ). o qualsiasi comportamento illecito in violazione della normativa allegata alla Direttiva 2008/99/CE.

2. Norme in materia di ambiente e clima, di cui:

i. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambi intracomunitari di quote di emissioni di gas a effetto serra e modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003 , p. 1). . 32.)

ii. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e che modifica e successivamente abroga le Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009 L 140, 5. 6. 2009., pag. 16.)

iii. Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ( GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)

iv. Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra e per la comunicazione di altre informazioni sui cambiamenti climatici a livello nazionale e di Unione e che abroga la Decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13)

v. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

3. Norme in materia di sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui:

i. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sui rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)

ii. Regolamento (UE) n. Regolamento (CE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, sul riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e Direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 12.10.2013, pag. 1)

iii. Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

4. Norme in materia di inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui:

i. Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sulla messa a disposizione dei consumatori di dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 derivanti dalla vendita di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1). 16.)

ii. Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, sui limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

iii. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla valutazione e gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12)

iv. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1)

v. Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Voi. Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sull'inquinamento provocato dalle navi e sull'introduzione di sanzioni per le infrazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11)

vii. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE (GU L 33, 4.2. 2006, pag. 1). , pag. 1.)

viii. Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione di veicoli per il trasporto su strada puliti ed efficienti dal punto di vista energetico (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5)

ix. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che fissa valori standard di emissione per le autovetture nuove nel quadro dell'approccio integrato della Comunità alla riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140, 5.6.2009, pag. 1).

x.Il regolamento (CE) n. Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1)

xi. Direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 sulla fase II recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento di autoveicoli nelle stazioni di servizio (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36)

xii. Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che stabilisce valori standard di emissione per i veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri ( GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1). , pagina 1)

xiii. Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che istituisce un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1)

xiv. Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica dei trasporti marittimi e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5. 2015, pag. 55)

xv. Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla limitazione delle emissioni nell'aria di determinati inquinanti da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).

5. Norme in materia di protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui:

i. Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, sulla valutazione e la gestione delle inondazioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27)

ii. Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 sugli standard di qualità ambientale nel settore della politica idrica e che modifica e successivamente abroga le Direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156 /CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84)

iii. Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sulla valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

6. Norme in materia di tutela della natura e biodiversità, come stabilito:

i. Regolamento (CE) n. Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, recante misure per il controllo della pesca in alcuni stock di pesci altamente migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1)

ii. Regolamento (CE) n Modifica del regolamento (CE) n. 812/2004, del 26 aprile 2004, recante misure relative alle catture accidentali di balene e delfini durante la pesca 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

iii. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36)

iv. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 734/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2008, sulla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili in alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi per la pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8).

v. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Voi. Regolamento (UE) n. Regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che immettono sul mercato legname e prodotti del legno (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23)

vii. Regolamento (UE) n. Regolamento (CE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla prevenzione e la gestione dell'introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

7. Norme sulle sostanze chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga Regolamento (CEE) n. 793/93 e del Regolamento (CE) n. 1488/94 nonché le Direttive del Consiglio 76/769/CEE e le Direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). pagina 1.).

8. Norme sui prodotti biologici, come stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Consiglio 834/2007 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2 (1) (a) (vi) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

Norme di sicurezza nucleare, come stabilito in:

i. Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

ii. Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce i requisiti per la protezione della salute pubblica contro le sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12)

iii. Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, sulle norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43 / Euratom e 2003/122 / Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

iv. Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per lo smaltimento responsabile e sicuro del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48)

v. Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, sulla supervisione e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).

Voi. Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che stabilisce i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva di alimenti e mangimi a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1605/2002 3954/87 e del Regolamento (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).

vii. Regolamento (Euratom) n. Regolamento (CEE) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, relativo alle spedizioni di materiale radioattivo tra Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2 (1) (a) (vii) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. Normativa dell'Unione in materia di alimenti e mangimi disciplinata dai principi e dai requisiti generali definiti nel regolamento (CE) n. 1234/2007. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e le condizioni generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e stabilisce procedure nel settore della sicurezza alimentare (GU L 31, 1.2.2002, pag. 1). 1.).

2. Sanità animale, come disciplinata:

i. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sulle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga alcuni atti nel settore della salute degli animali ("Legge sulla salute degli animali") (GU L 84 del 31 marzo 2016, pag. 1)

ii. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1234/2007 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

3. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali che garantiscono l'applicazione delle norme in materia di alimenti e mangimi, norme sulla salute e il benessere degli animali, sulla salute delle piante e sulle piante protezione, che modifica il regolamento (CE) n 999/2001, (EZ) fr. 396/2005, (EZ) fr. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e Direttiva del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Direttiva del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,

4. Norme e norme in materia di protezione e benessere degli animali, come stabilito:

i. Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, sulla protezione degli animali detenuti a fini di produzione (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

ii. Regolamento (CE) n 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le procedure connesse al trasporto e che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)

iii. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2009, sulla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1)

iv. Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, sull'allevamento di animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24)

v. Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

H. Articolo 2 (1) (a) (viii) - salute pubblica:

1. Provvedimenti che stabiliscano standard elevati di qualità e sicurezza degli organi e delle sostanze di origine umana, così come disciplinati:

i. Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la Direttiva 2001/83/ CE (GU 33, 8 febbraio 2003, pag. 30.)

ii. Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la donazione, la raccolta, il controllo, il trattamento, la conservazione, la conservazione e la distribuzione di tessuti e cellule (GU L 102, 7.4. 2004., pag. 48.)

iii. Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli standard di qualità e sicurezza degli organi umani destinati al trapianto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14).

2. Provvedimenti che stabiliscano standard elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, così come disciplinati:

i.Il Regolamento (CE) n. Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, sui medicinali per le malattie rare (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1)

ii. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sul codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

iii. Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sui medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43)

iv. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che stabilisce le procedure per l'autorizzazione e la supervisione dell'uso dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 , 30.4.2004, pag. 1). , pag. 1.)

v. Regolamento (CE) n. Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 1768/92, Direttiva 2001/20/CE, Direttiva 2001/83/CE e Regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

Voi. Regolamento (CE) n Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate e che modifica la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 1234/2007 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121)

vii. Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e che abroga la Direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

3. I diritti dei pazienti, come disciplinati dalla Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

4. Produzione, presentazione e vendita di tabacco e prodotti derivati, come disciplinato dalla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di la produzione, presentazione e vendita di tabacco e prodotti affini che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

I. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ix) - protezione del consumatore:

Diritti dei consumatori e tutela dei consumatori, così come disciplinati:

i. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, sulla tutela dei consumatori nell'indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27)

ii. Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

iii. Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 su alcuni aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE e che abroga la Direttiva 1999/ 44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28)

iv. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su alcuni aspetti della vendita di beni di consumo e sulle garanzie per tali beni (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12)

v. Direttiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la Direttiva del Consiglio 90/619/CEE e le Direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

Voi. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la Direttiva del Consiglio 84/450/CEE, Direttiva 97/7/CE, 98/ 27/CE e 2002/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22)

vii. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sui contratti di credito al consumo e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66)

viii. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, che modifica la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e la Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva del Consiglio 85 /577/CEE CEE e Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64)

ix. Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa alla comparabilità degli oneri relativi ai conti di pagamento, al trasferimento di conti di pagamento e all'accesso ai conti di pagamento con i servizi di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. . 1). . 214.).

J. Articolo 2 (1) (a) (x) - protezione della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i. Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7 .2002, pag. 37.)

ii. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Generale Regolamento sulla protezione dei dati) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)

iii. Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in tutta l'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Seconda parte.

L'articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento alla seguente normativa dell'Unione:

A. Articolo 2 (1) (a) (ii) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

1. Servizi finanziari:

i. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative agli impegni di joint venture in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009 , pagina 32.)

ii. Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali e professionali (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37)

iii. Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati, che modifica le Direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la Direttiva del Consiglio 84/ 253/CEE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87)

iv. Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Direttiva della Commissione 2003/124/CE, 2003/ 125/CE e 2004/72/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

v. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'adesione degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga la Direttiva 2006/48/ CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Voi. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 .)

vii. Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sul miglioramento del regolamento dei titoli nell'Unione Europea e sui depositari centrali di titoli e che modifica le Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e il Regolamento (UE) n. . 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)

viii. Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio preassemblati e i prodotti assicurativi degli investimenti (PRIIP) (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1). )

ix. Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1)

x.Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione delle assicurazioni (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19)

xi. Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul prospetto da pubblicare quando i titoli sono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e abrogato dalla Direttiva 2003/71/CE ( GU L 168 del 30 giugno 2017, pag. 12).

2. Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i.La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. Regolamento (CE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)

ii. Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1049/2001 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

B. Articolo 2 (1) (a) (iv) - sicurezza del traffico:

i.Il Regolamento (UE) n. Regolamento di modifica (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativo alla comunicazione, all'analisi e al seguito degli eventi nell'aviazione civile 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

ii. Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a determinate competenze dello Stato di bandiera per conformarsi e attuare la Convenzione sulla gente di mare, 2006 (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1). )

iii. Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sul controllo dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

C. Articolo 2 (1) (a) (v) - protezione dell'ambiente:

i. Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle attività offshore di petrolio e gas e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66) .

Source by Redazione

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