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Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un manufatto per le donne iraniane e un minuto di silenzio negli uffici comunali
Sono 1.219 le donne supportate dai centri antiviolenza della rete cittadina nel primo semestre di quest'anno
Diversity Media Report 2022, presentata la ricerca annuale sulla rappresentazione inclusiva nei media italiani
Condotta da Diversity con l’Osservatorio di Pavia e un Comitato Scientifico proveniente dalle maggiori università italiane. Annunciate anche le nomination per gli Oscar dell’inclusione, in onda su Rai1
ASL Roma 1: firmato il Regolamento per l’assistenza sanitaria all’IPM di Casal del Marmo
Siglato ieri insieme al Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio e ai vertici dell’istituto penitenziario il documento che struttura l’offerta di servizi dell’azienda sanitaria a tutela della salute dei ragazzi detenuti
Udienza della Grande Camera sul caso riguardante il libro per bambini di fiabe LGBTI
Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera[1] nel caso Macatÿ c. Lituania (ricorso n. 61435/19).
Provvedimento cautelare nei casi concernenti accuse mosse contro giudici polacchi
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di indicare un provvedimento cautelare nelle cause Synakiewicz c. Polonia (ricorso n. 46453/21), Niklas-Bibik c. Polonia (n. 8687/22), Piekarska Drÿÿek c. Polonia (n . . 8076/22) e Hetnarowicz-Sikora c. Polonia (n. 9988/22). I ricorrenti sono giudici polacchi, attivamente coinvolti nel lavoro delle associazioni giudiziarie. Rischiano tutti la sospensione per aver applicato, nelle proprie decisioni giurisdizionali, la giurisprudenza della Corte europea e le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea relative, in particolare, alla Sezione disciplinare della Corte di Cassazione e al Consiglio nazionale del Magistratura (NCJ). Il 22 marzo 2022, la Corte ha deciso di indicare al governo polacco, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, di notificare a esso e ai ricorrenti un preavviso di 72 ore dalla data di qualsiasi udienza (rozprawa) o a porte chiuse (posiedzenie) prevista nelle cause dei ricorrenti dinanzi alla Sezione Disciplinare della Suprema Corte. La Corte ha respinto il resto delle domande di provvedimenti urgenti dei ricorrenti. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte sono decise nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale, senza pregiudicare eventuali successive decisioni sull'ammissibilità o sul merito della causa. La Corte accoglie tali richieste solo in via eccezionale, quando i ricorrenti andrebbero altrimenti incontro a un rischio reale di danno irreversibile. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda informativa sulle misure provvisorie e misure provvisorie emesse di recente nel caso Wróbel c. Polonia (n. 6904/22).
Putin: Zelensky ha provato a creare una centrale nucleare e guerra alle armi biologiche
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