ANATOCISMO, BANCHE E INTERESSI SU PRESTITI AL CLIENTE

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Anatocismo, ovvero: la banca non può capitalizzare OGNI TRE MESI gli interessi sulle somme prestate al cliente !!!

Per i rimborsi sull’anatocismo conviene fare ricorso all’Ombudsman bancario, con una procedura che è gratuita, poichè per un utente che prima del 1 luglio 2000 sia andato temporaneamente in scoperto per una cifra consistente fare una causa costa molto più dell’eventuale rimborso della quota di interessi applicati illegittimamente dalla banca.

È quanto sostiene l’Unione Nazionale Consumatori secondo la quale la quantificazione del rimborso che bisogna presentare necessariamente al giudice è estremamente complicata e chi non ha conservato gli estratti conto precedenti al 2000 deve chiederli alla banca pagandoli anche più di 5 euro l’uno, con una spesa di gran lunga superiore all’eventuale rimborso cui avrebbe diritto un utente con uno scoperto medio.

Se a tutto ciò si aggiungono i costi di una causa, conclude l’Unione Consumatori, è chiaro che all’utente medio non conviene intraprendere l’azione giudiziaria come, invece, può convenire a una grande azienda che ha avuto crediti miliardari.

OMBUDSMAN BANCARIO
Dal 1993 esiste l’Ombudsman bancario, ovvero un difensore civico per risolvere le controversie con le banche di carattere economico, come quelle sulla corresponsione degli interessi, sull’addebito di commissioni o altri oneri, sul conteggio della valuta, eccetera, fino ad un importo massimo di 10.000 euro.
Tale importo non si riferisce a quello dell’operazione che sta alla base della controversia, ma al valore del danno che l’utente ha subìto; ad esempio, se per l’acquisto di titoli l’utente ritiene che la banca gli abbia applicato commissioni superiori a quanto dovuto, per il calcolo del danno non si prende come riferimento il valore dei titoli, ma l’importo delle commissioni.

La procedura che l’utente deve seguire è gratuita.
Per ogni contestazione, deve rivolgersi in primo grado all’Ufficio reclami che ogni banca ha istituito al proprio interno, tramite raccomandata AR o semplice lettera consegnata a mano, di cui deve essere rilasciata ricevuta.
L’Ufficio reclami deve decidere entro 60 giorni. Se rigetta in tutto o in parte il reclamo o se non risponde entro tale termine, l’utente può fare ricorso tramite raccomandata AR all’Ombudsman bancario (Via IV Novembre 114, 00187 Roma), allegando copia del primo reclamo e ogni altra documentazione utile.

l’Ombudsman è un collegio formato da cinque persone il cui presidente è nominato dalla Banca d’Italia.
A differenza del ricorso all’Ufficio reclami della banca, che è ammesso per tutti, il ricorso all’Ombudsman è proponibile soltanto da parte del consumatore, definito come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

E’ una definizione che esclude, pertanto, commercianti, professionisti, imprese o enti clienti delle banche in quanto tali. Il privato consumatore, invece, può ricorrere soltanto se non ha ancora esperito vie legali o arbitrali, che comunque può adire dopo, se insoddisfatto.

L’Ombudsman, che è coadiuvato da una segreteria tecnica, può chiedere ulteriori dati e notizie sia alla banca sia al consumatore e deve decidere entro 90 giorni, comunicando comunque la decisione alle parti.
La banca deve adeguarsi alla decisione entro il termine prescritto dall’Ombudsman, sotto pena di una pubblica censura sui giornali, ma si è visto che si adegua sempre.
Molti istituti di credito hanno anche predisposto degli stampati illustrativi, a disposizione dei clienti, che spiegano dettagliatamente tale procedura.

Anatocismo? Vittoria dei consumatori, ma non illudiamoci
La sentenza della Cassazione 21095/04 a Sezioni Unite conferma le già numerose sentenze favorevoli ai consumatori sulla nullità della clausola relativa anatocismo (capitalizzazione degli interessi). Una decisione positiva che rafforza l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura.
È importante tuttavia fare un po’ di chiarezza.

Chi sono i soggetti interessati
La sentenza riguarda tutti i clienti bancari che hanno pagato interessi alla banca quando il proprio conto è andato “in rosso”, ma solo fino al 2000: dopo quella data il problema è stato superato dal Legislatore.
Come presentare il ricorso?
Il primo atto del cliente è una lettera raccomandata alla propria banca con la richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite fino al 22 aprile 2000 e relative alla citata ricapitalizzazione trimestrale, nonchè alle altre spese collegate.
A fronte di un esito negativo occorre incaricare un legale e procedere giudizialmente attraverso il giudice di pace, se la richiesta non supera i 2500 euro, al Tribunale se è superiore.
Per evitare il rischio di rigetto sarebbe opportuno allegare al ricorso una Consulenza tecnico contabile di parte sull’entità delle somme richieste. Una consulenza che va realizzata da un esperto di fiducia sulla base di tutti gli estratti conto bancari. Il giudice potrà farà eseguire una consulenza tecnico contabile d’ufficio.

Le spese prevedibili
Da questa procedura sono già evidenti le significative spese di onorari, di perizia e di contributo unificato che possono arrivare a 4000-5000 euro.
La sentenza della Cassazione decisa a Sezioni unite dà una maggiore certezza dell’accoglimento del ricorso. Il giudice potrà però decidere una compensazione delle spese di lite.
È opportuno che il consumatore valuti attentamente il rapporto costi/benefici di un percorso giudiziario: potrebbe infatti dover pagare più spese di quanti siano i soldi restituiti dalla banca.

ASSOCIAZIONI:
http://www.consumatori.it
http://www.adiconsum.it