L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha definito le condizioni economiche per la connessione alle reti elettriche (a tensione superiore ad 1 kV) degli impianti di generazione di energia elettrica sia da fonti convenzionali che da fonti rinnovabili. Il provvedimento innova le attuali condizioni introducendo maggiore chiarezza nelle procedure e principi di economicità nella fissazione dei corrispettivi per la connessione da parte di TERNA e delle imprese distributrici. Per quanto riguarda gli impianti di produzione elettrica che utilizzino fonti rinnovabili sono previste dalle condizioni particolarmente favorevoli. Il provvedimento è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.
L’Autorità ha rinnovato le vigenti procedure per la connessione alle reti elettriche degli impianti di generazione, fissando le modalità che TERNA e i distributori devono seguire per la connessione, inclusa la determinazione dei corrispettivi di connessione degli impianti di generazione. Fra le principali disposizioni contenute nel provvedimento si evidenzia la presenza di due diversi livelli di progettazione: un livello di carattere preliminare, volto allo studio di fattibilità della connessione e preparatorio per l’iter autorizzativo, e un livello di dettaglio, di stampo esecutivo, a valle dell’iter autorizzativo. Il corrispettivo di connessione è determinato sulla base dei costi dell’impianto per la connessione corrispondente a quanto definito nella progettazione di dettaglio ed è correlato agli interventi strettamente necessari alla connessione, evitando così il pericolo di imposizione di oneri impropri ai soggetti richiedenti la connessione.
In accordo con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 387/03, in materia di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’Autorità ha pure stabilito specifiche disposizioni favorevoli per gli impianti che utilizzano tali fonti:
Ӣ riduzione del 50% dei corrispettivi relativi alla progettazione preliminare e alla progettazione di dettaglio;
”¢ la possibilità di realizzare in proprio l’impianto di connessione nel rispetto delle regole tecniche definite dal gestore di rete; - l’esenzione del pagamento dei costi degli eventuali interventi sulle reti esistenti;
”¢ uno sconto sul corrispettivo di connessione, oppure un corrispondente contributo nel caso in cui l’impianto di connessione sia realizzato dal soggetto richiedente.
Tutte le disposizioni contenute nel provvedimento sono state definite dall’Autorità al termine di un processo di consultazione con i soggetti interessati, avviato nella scorsa primavera e tengono conto sia delle esigenze dei gestori di rete sia di quelle dei titolari dei nuovi impianti.
Delibera n. 281/05
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