Articolo a cura di Massimiliano De Cristofaro, Coordinatore Nazionale Opes Armi e Tiro.
Dopo 24 mesi di progettazione dei corsi, dei quali 12 di sperimentazione e prove in ogni ambiente e circostanza, oggi siamo sul mercato nazionale della Difesa Personale, o meglio, dell’Auto Sicurezza a 360°.
Molti gli interessati, molti gli amici, molti coloro che già la usano nel loro quotidiano e pochi sono coloro che, invece, all’inverso, pur non conoscendo le norme e la materia specifica, raccontano le “loro versioni” sui dispositivi al #Capsicum che noi usiamo e promuoviamo.
Alcuni "esperti" della domenica etichettano addirittura i nostri dispositivi “non perfettamente legali” perché magari, a volte credono di essere concorrenti con le loro società.
Sarebbe davvero interessante conoscere le loro fonti giuridiche o i testi di studio allargato sulla materia, tuttavia, sappiamo che il testo unico “#ammiocuggino” è molto in voga Italia negli ultimi anni, così come lo è il codice assoluto redatto da “#f@rfaLlin@_68” di Instagram (ho scritto un nome di fantasia, se esiste, è una pura coincidenza).
Iniziamo questa relazione tecnica sull’Oleorum Capsicum come si conviene, ovvero, dall’inizio.
Il peperoncino è una coltura tipica del sud Italia, sono famosi quelli calabresi, ma ci sono molte varietà originarie di altri continenti, ad esempio l'America Latina...
Non è uno scherzo, inizia tutto dal #peperoncino e qui in Italia, purtroppo finisce nei tribunali soprattutto per ignoranza.
Dall’inizio degli anni ’90 l’Italia ha subito il fascino dell’autodifesa a mezzo di strumenti “non letali” e alternativi, in molti hanno acquistato gli #Spray di libero commercio ma poi, come prevedibile, le cause penali e civili qui in Italia l’hanno fatta da padrone perché non vi era una codifica generale né sull’importazione, né sull’acquisto e né, soprattutto, sull’uso disciplinato del dispositivo relativo alla “legittima difesa” (rif. art. 52 c.p.).
IL Capsicum è legale in Italia solo se rispetta queste condizioni:
1) massimo 20 ml. di prodotto
2) una percentuale massima di Oleoresin Capsicum pari al 10%
3) Una concentrazione massima di Capsaicina e Capsaicinoidi al 2,5%
4) Non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche o carcinogene;
5) Dev'essere venduto in confezione sigillata
6) Il getto massimo dev'essere di 3 metri
Se si utilizza un dispositivo che contravviene ad uno solo dei succitati sei punti ci si espone a tutte le conseguenze penali e, soprattutto civili, che ne conseguono.
Per poter leggere concretamente tutte le norme che regolamentano la materia, dovremmo in prima analisi leggere necessariamente con molta attenzione il DECRETO 12 maggio 2011, n. 103: “Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona ”, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) - (GU Serie Generale n.157 del 08-07-2011).
Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/07/08...
Link Circolare nr. 22179 Spray-Oleorisin Capsicum (Polizia di Stato): https://www.poliziadistato.it/statics/34/circolare...
link: https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/08/30...
In particolare va letto il contenuto del comma 1 - lettere a, b, c, d, e, (Circolare nr. 22179)ripeto, letto e non interpretato.
Mentre il comma 2 (Circolare nr. 22179)recita ed individua i prodotti “non conformi”.
A questo punto iniziano le congetture e gli strani pensieri di chi interpreta le norme, o peggio, di chi ascolta il cugino che a sua volta ha un amico nelle Forze dell’Ordine o qualcuno che lo dice su Instagram.
Il grossolano -e più comune- errore (o orrore) è quello della “interpretazione soggettiva” del comma 1, articolo 1 del DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 in special modo nella frase “… in grado di nebulizzare una miscela …” pertanto, chi non conosce la materia, leggendo nei nostri manuali d’uso e nelle specifiche del dispositivo che le “pistole” Radar1957® “sparano/proiettano un gel balistico”, credono che questa ultime siano “illegali” e/o “illegittime” poiché “non corrispondenti” all’articolo 1, comma 1.
Nulla di più infondato, nulla di più immotivato, nulla di più inesatto!
Ripeto ancora una volta, non interpretate, non andate a tastoni.
Senza colpo ferire, voglio ricordare a tal proposito che nel 2015 proprio un meticoloso p.u. del nord Italia, durante una esibizione di specialisti sequestrò i prodotti Radar1957® (*vedibili nei link di seguito indicati), producendo poi atti di polizia giudiziaria che a loro volta diedero vita al procedimento penale nr. 002763/2015 RGNR.
Si sosteneva negli atti di p.g. prodotti dal meticoloso p.u. il 07.04.2015 che: gli strumenti Radar1957®-Piexon® (nello specifico le complesse pistole JPX) “non erano conformi” al recitato del DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 in particolare nella dicitura “… in grado di nebulizzare una miscela …” poiché: “…il getto nebulizzato lanciato a circa tre metri di distanza, faceva, in qualche misura,rientrare l’effetto dello strumento analizzato nei parametri indicati nell’art. 1 del DECRETO 12 maggio 2011, n. 103, in materia di oggetti per l’autodifesa ad emissione di gas O.C…”
Le pistole sequestrate, nientemeno, a seguito degli atti d’indagine conseguenti, su disposizione dell’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Ministero dell’Interno furono inviate a Gardone Valtrompia presso il Banco Nazionale di Prova (per le Armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali link: https://www.bancoprova.it/it/>) per le ulteriori verifiche del caso in relazione ai dubbi di legittimità sollevati negli atti di p.g. prodotti dal poliziotto che illo tempore le sequestrò.
Credo di essere stato abbastanza esaustivo e libero da ulteriori vincoli esplicativi.
Per qualsiasi chiarimento, precisazione, dubbio o informazione sulla legittimità dei dispositivi da noi promossi è possibile contattare direttamente la presidenza della IoMiDifendo tramite il sito https://www.iomidifendo.it/ , il Coordinamento Nazionale Opes Armi e Tiro (rif. Facebook) https://www.facebook.com/opesarmietiro @opesarmietiro - mail opes.armietiro@gmail.com ed ancora la direzione della Piexon https://www.piexon.it/ - numero verde Piexon Italia: 800 912 980 e/o la direzione della Radar1975® https://www.radar1957.it/ .
Non di meno, la IoMiDifendo ha uno studio legale “specializzato” per i dispositivi che promuove nei propri corsi, con a capo l’Avvocato dr. Carmine Montebello(specialista negli atti prodromici e conseguenti relativi all’uso dei dispositivi al Capsicum) , il quale, durante la presentazione del Security Day 2021 a Roma, ha raccontato alcuni episodi giuridici (tuttora sono in fase di dibattimento, ed altri in fase preliminare), dopo l’uso dei dispositivi della IoMiDifendo utilizzati da corsisti formati proprio dalla #IoMiDifendo.
Non di meno è stata la presentazione durante il congresso nazionale della Confederazione Sindacale #Sulpl - Polizia Locale a Riccione lo scorso 4 dicembre.
Per i più perniciosi, consiglio la lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 8624/2018 dispositivo questo che ha praticamente confermato che la detenzione e l’uso di dispositivi di autodifesa a base di peperoncino non costituisce reato.
I giudici hanno anche precisato che “una bomboletta spray al peperoncino non può considerarsi né un’arma da guerra e neppure un’arma chimica.“
Per bomboletta identificano anche i dispositivi Radar1975® e quelli legittimati come dal succitato Decreto Min. Int. 103
Viene perciò consentito il libero porto ai sensi dell’art. 699 c.p. (porto abusivo d’armi)in quanto rappresenta un’arma non comune da sparo.
In sintesi, per chi detiene o usa per scopo difensivo uno spray o una pistola al peperoncino, non si configura il reato di cui all’articolo 4 della legge n. 895/67(disposizioni per il controllo delle armi).
Inoltre, dettaglio non trascurabile, se i prodotti in questione “importati” dalla Radar1075® non avessero le necessarie certificazioni di legittimità come indicate dall’art. 31 del TULPS(testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) vi sarebbe una violazione dell’art. 12 della Legge n. 110/1975.
Non di meno, a monte di tutta l’operazione c’è sempre il blocco -o il via libera- della dogana competente.
I funzionari delle dogane applicano rigidissimi canoni d’ingresso in Italia per questi dispositivi (a volte anche troppo…) nondimeno, questo zelo per noi è motivo di vanto per i dispositivi che transitano mensilmente senza alcun blocco o interruzione, ciò significa che siamo nel giusto con i nostri dispositivi a 400mila unità SHU sulla scala di Scoville ...
In tal senso, mi viene in mente una frase di Paul Léautaud, scrittore e critico francese, il quale disse: “Quando non hanno più capelli trovano ridicoli i capelli lunghi…”
Più chiaro di così … quindi: io mi difendo, io non rischio, io mi difendo, io non ti pago!
I dispositivi di auto-sicurezza in questione sono vedibili nel link di seguito:
1) JPX 4 Jet Defender Compact Piexon - www.piexon.it/piex...t-protector-compact
2) Piexon JPX2 Jet Protector - www.piexon.it/piexon-jpx2-jet-protector
3) Piexon JPX6 Compact - www.piexon.it/piex...t-protector-compact
4) Piexon GA3 Standard - www.piexon.it/piex...a3-guardian-angel-3
Link correlati: http://ladysilvia.com/it/ladysilvia/29463/sport/0/